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Legge stabilità: ecco tutti i punti del decreto

Scritto il alle 09:45 da Danilo DT

Ecco qui sotto tutti i punti del decreto noto come Legge di Stabilità, vale a dire la messa in pratica della famosa lettera che la BCE di ha inviato qualche giorno fa. Privatizzazioni, pensioni, dismissioni di immobili e terreni agricoli e costituzione di una società veicolo dove immettere i beni. Fondo di ricerca, semplificazioni normative, detassazione delle imprese costruttrici i temi principali. Nel testo anche incentivi fiscali e contributivi, incentivi all’inserimento delle donne nel lavoro e interventi per velocizzare la giustizia civile. Ecco, in sintesi, le novità introdotte nel provvedimento.
Stop ai contributi per i primi tre anni di contratto di apprendistato. Raddoppia il finanziamento, passando a 200 milioni, a carico del ministero del Lavoro per rilanciare l’apprendistato riformulato questa estate. Almeno il 50% della somma dovrà incentivare i contratti di mestiere. Il maxiemendamento non contiene modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti e all’articolo 8 della manovra.
Defiscalizzazione in arrivo per realizzare nuove autostrade. (Source)

Ma eccovi nel dettaglio le 89 voci del DDl della legge in oggetto. Mettetevi comodi…

Ddl di stabilità: gli 89 articoli

Abruzzo, ripresa riscossione tributi nelle zone colpite dal sisma (articolo 33, commi da 28 a 31)
Da gennaio 2012 riprende la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009. La riscossione avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili. Andrà versato un ammontare pari al 40% di ciascun tributo o contributo, al netto di quanto già versato, o di ciascun carico iscritto a ruolo e oggetto di sospensione. La copertura è affidata all’aumento dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante in modo tale da determinare maggiori entrate per 65 milioni per il 2012.

Accise sui carburanti, aumento (articolo 33, comma 31)
Per la copertura delle agevolazioni sulla riscossione dei tributi nelle zone colpite dal sisma la copertura è affidata all’aumento dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante in modo tale da determinare maggiori entrate per 65 milioni per il 2012.

Ammortizzatori sociali (articolo 33, commi da 21 a 26)
Viene disciplinata la concessione dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito. Gli oneri derivanti da queste misure sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato con un miliardo di euro per il 2012 dalla legge di stabilità. Entrando nel dettaglio per il 2012 si prevede: la proroga della concessione di ammortizzatori sociali cd. in deroga; l’applicazione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, dell’articolo 8 comma 3, del Dl 86/1988 e dell’articolo 16, comma 1, della legge 223/1991; la proroga di alcune disposizioni contenute nel Dl 185/2008; la proroga di alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal Dl 78/2010 e dalla legge 191/2009; la proroga di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge191/2009.

Agricoltura, tagli all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (articolo 4, commi 53-55)
L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (Isa) dovrà versare all’Erario 32,4 milioni entro gennaio 2012, e 9,2 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014. E’ previsto un taglio della spesa per assumere (a tempo determinato) nel corpo forestale. E si riduce al 60% per il 2012 e al 70% per il 2013 lo sgravio contributivo previsto per le imprese che esercitano pesca costiera.

Anas, cessioni di partecipazioni (articolo 20)
La norma in esame novella il comma 7 dell’articolo 36 del decreto legge 98 del 2011 al fine di prevedere che la cessione delle partecipazioni detenute dall’Anas non avvenga a titolo gratuito ma sia un trasferimento (a decorrere dal 1° gennaio 2012): a) al valore netto contabile risultante al momento della cessione; b) esente da imposte (dirette e indirette) e tasse. Rispetto al testo vigente del comma 7 dell’articolo 36, la norma in esame provvede all’individuazione di Fintecna Spa (società interamente controllata dal Tesoro) quale soggetto cui saranno trasferite tutte le partecipazioni, in luogo della vigente previsione che prevede l’attribuzione delle quote al ministero di via XX Settembre o a società da esso controllata. Relativamente alle partecipazioni oggetto di trasferimento la novella in commento contempla anche quelle in società regionali (così come previsto dal testo vigente). Mentre non viene più menzionata la partecipazione di Anas nella società Stretto di Messina Spa che conseguentemente dovrebbe ritenersi esclusa dalla cessione.

Apprendistato, contributi azzerati (articolo 22, commi 1 e 2)
Per far decollare i nuovi contratti di apprendistato targati Sacconi si prevede l’azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016. Si porta una quota 200 milioni di euro il finanziamento (fonte Welfare) alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% – però – destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Armi da sparo (articolo 14, comma 7)
Viene abolito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Assistenza al volo (articolo 4, comma 41)
Arriva una modifica della tariffazione dei servizi di assistenza al volo. Si interviene sulla modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (Ctt), cioè il parametro per il calcolo della tariffa di assistenza in terminale dei voli, parametrandola su un volume di costi maggiore. L’effetto sarà un aumento della tariffa, i cui maggior proventi andranno nelle casse della Difesa.

Autotrasporto (articolo 33, comma 10)
Viene autorizzata, per l’anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno per il settore dell’autotrasporto merci. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, un decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Economia, ripartirà la somma tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

Banda larga, diritti di frequenza: destinazione di maggiori entrate (articolo 33, commi da 7 a 9)
Viene modificata la destinazione delle entrate derivanti dall’attribuzione delle frequenze in banda larga (articolo 1, comma 13, della legge 220/2010), finalizzandole anche alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto Irpef 2011. Viene istituito per l’anno 2012 un fondo destinato alle necessità di spese di alcuni ministeri.

Carburanti, disposizioni per la filiera (articolo 34)
Disposizioni eterogenee per la filiera dei carburanti. Viene introdotta a regime la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante; si dispone la misura degli aumenti dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013; sono previste altre agevolazioni per le transazioni effettuate presso distributori di carburante mediante carte di pagamento.

Certificati e dichiarazioni sostitutive (articolo 15)
Arrivano norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l’obiettivo – come si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento del Governo presentato al Senato – di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. In primo luogo viene introdotta la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Si prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà). Inoltre, viene posto l’obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Si tratta di un rafforzamento di un principio già presente nel testo unico volto a limitare al massimo l’obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Si prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Cinema, riassegnazione risorse non utilizzate (articolo 24, comma 1)
Le somme derivanti da eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico (tax credit esterno e interno, ovvero credito d’imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema; credito d’imposta per le imprese che si avvalgono di manodopera italiana), sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia allo stato di previsione del Mibac, per rifinanziare il Fondo per la produzione, la distribuzione l’esercizio e le industrie tecniche.

Cinque per mille anche nel 2012 (articolo, comma 11)
Vengono destinati 400 milioni al rifinanziamento del cinque per mille per il 2012.

Codice della strada, copertura assicurativa (articolo 13, comma 5)
Introduce nuove disposizioni all’articolo 193 del nuovo codice della strada volte a integrare le procedure per l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore senza guida di rotaie. In particolare, il nuovo comma 4-ter dell’articolo 193 del D.Lgs. 285/92 prevede che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere accertato anche mediante il raffronto tra i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici e le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e delle infrazioni (ad esempio i cosiddetti autovelox). Qualora dal raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento il veicolo risulti sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria l’organo di polizia invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi citati costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Comparto sicurezza, agevolazioni fiscali (articolo 33, comma 13)
Viene prorogato, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto (delle pubbliche amministrazioni) “sicurezza, difesa e soccorso pubblico”. La disciplina riconosce al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 35mila euro una riduzione dell’Irpef (e delle relative addizionali regionali e comunali) sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Tale regime è definito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e con il ministro dell’Economia.

Contenzioso civile davanti alla corte di appello e alla Cassazione, riduzione (articolo 26)
Disposizioni che hanno l’obiettivo di favorire lo smaltimento dell’arretrato civile in cassazione e in corte di appello. Prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – l’estinzione dei procedimenti civili: davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 69/2009 (4 luglio 2009); davanti alle corti d’appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame. Previsto un avviso alle parti costituite, da parte delle cancellerie, relativo all’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento. Se permane l’interesse a proseguire nell’impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell’avviso, lo dichiara con istanza sottoscritta personalmente. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva in tal senso; ne deriva l’estinzione del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.

Contratti di lavoro a tempo parziale (articolo 22, comma 4)
Arrivano semplificazioni procedimentali. Le modifiche concernono, in primo luogo, le “clausole flessibili o elastiche”, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l’ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sè stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l’accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Contratti di produttività, deduzione Irap (articolo 22, commi 7 e 8)
Si consente alle Regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall’Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge n. 98 del 2011. L’agevolazione concessa è esclusivamente a carico del bilancio della Regione interessata. Restano inoltre fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità, sgravi fiscali e contributivi (articolo 33, commi 12 e 14)
Disposizioni sul regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati a incrementi di produttività e specifiche indicazioni sulle modalità di fruizione del richiamato sgravio contributivo. Viene prorogato per il 2012 il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento. La determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell’agevolazione sono demandate a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Fissato un limite massimo per l’agevolazione di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013.

Contratti di prossimità (articolo 22, comma 6)
Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, si dispone che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all’articolo 26 del decreto legge 98 del 2011 e applicabili anche alle intese di cui all’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, previste per tale contrattazione, siano riconosciute ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane (articolo 33, comma 31)
Il contratto di programma 2009-2011, fra ministero dello Sviluppo economico e Poste italiane, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione europea. Agli oneri finanziari si fa carico nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. La norma entrerà in vigore alla data di pubblicazione della legge di stabilità.

Contributi associazioni non vedenti (articolo 33, comma 35)
Viene fissato in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993. Viene contestualmente disposto che il contributo sia attribuito per il 50% all’Irifor, (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all’Irfa (Istituto per la riabilitazione e la formazione Anmil Onlus) e per il restante 15% all’Ierfop. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l’orientamento professionale, Onlus) con l’obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della legge 379/1993.

Contributo unificato (articolo 28)
Aumentano alcuni importi del contributo unificato. Aumentano della metà gli importi per i giudizi di impugnazione. Raddoppiati gli importi per i processi in Cassazione. Gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità. In relazione all’obbligo di pagamento del contributo unificato la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l’importo unificato già versato nel caso in cui attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga un aumento del valore della causa. Obbligo per tutte e due le parti, quando propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle modifiche al contributo unificato è destinato al ministero della Giustizia.

Copertura finanziaria (articolo 35)
Viene descritta l’entità dei fondi speciali mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari cmpresi nel bilancio pluriennale.

Crediti d’imposta e rimborsi, versamento all’entrata di bilancio (articolo 33, comma 6)
Viene disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, pari a 263 milioni di euro per l’anno 2013, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio».

Cultura, contabilità giacenti (articolo 4, commi 84-85)
Si prevede il versamento nelle casse dell’Erario delle somme accreditate fino al 31 dicembre 2006 e giacenti in contabilità speciali. Si tratta per la precisione di 60,4 milioni entro il 30 giugno 2012 e 10 milioni entro il 30 giugno 2013.

Debiti enti locali, riduzione (articolo 8)
Si dispone l’abbassamento, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali. Tali limiti, pari al 10% per il 2012 e all’8% a decorrere dal 2013, sono ridotti all’8% per l’anno 2012, al 6% per l’anno 2013, mentre a decorrere dall’anno 2014 viene introdotto il limite del 4 per cento.

Difesa, trasferimenti di personale (articolo 4, commi da 94 a 96)
Al fine di soddisfare le esigenze funzionali e di assicurare continuità all’alimentazione del personale militare, si attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti. Ma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Secondo la relazione tecnica la disposizione in esame si giustifica in quanto la circolazione fra Esercito, Marina e Aeronautica potrebbe contribuire a risolvere eventuali carenze di specifiche professionalità in una determinata Forza Armata. Si prevede poi temporaneamente – ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 – la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello (incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni. Si interviene anche in materia di indennità di trasferimento d’autorità per il personale in servizio all’estero. E infine vitto e alloggio del personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizi dovranno essere fruiti nelle strutture delle amministrazioni di appartenenza. Ovviamente, se esistenti e disponibili.

Distretti turistici, semplificazione dei procedimenti (articolo 17)
Si interviene sulla normativa sui distretti turistici (come noto istituibili in zone costiere) prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del distretto. Tale semplificazione consiste: a) nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto a opera della Regione interessata (d’intesa con il Tesoro e con i Comuni interessati e partecipe l’agenzia del demanio); b) nella previsione che se entro tale termine di 90 giorni l’amministrazione competente (la Regione) non comunica all’interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.

Economia, dichiarazione dei redditi (articolo 4, commi da 27 a 35)
Molto fitto anche il piano di tagli per via XX Settembre. Si parte con la previsione di una diversa copertura per il rimborso agli autotrasportatori dell’aumento dell’accisa sul gasolio e vengono rideterminati i compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata da Caf, sostituti d’imposta e professionisti abilitati. L’importo del compenso è ora fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione (elaborata e trasmessa) e 26 euro per le elaborazioni e trasmissioni delle dichiarazioni in forma congiunta. Non si procede all’adeguamento del compenso per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013. Si abroga invece il rimborso a Entrate, banche, Poste per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dei servizi di pagamento con modalità telematica (1,03 euro per dichiarazione e delega di pagamento modello F24).

Enti locali, semplificazione dei pagamenti (articolo 13, commi da 1 a 4)
Si modifica la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali. Tra le novità, si estende da venti a sessanta giorni (dalla data di ricezione dell’istanza del creditore) il termine entro il quale le Regioni e gli enti locali debitrici sono tenuti a certificare se il credito nei loro confronti vantato è certo liquido ed esigibile. Da segnalare anche l’introduzione della previsione secondo la quale scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, la quale, ove necessario nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale. In ogni caso, la certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari.

Entrata in vigore (articolo 36)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Esteri, sforbiciata alle spese per missioni e ai fondi per la sicurezza comune europea (articolo 4, commi da 2 a 6)
Alla Farnesina vengono ridotti 1,23 milioni di euro per “congelare” 29 posti di personale scolastico in servizio nelle scuole e centri culturali all’estero. Si riduce poi di due milioni (dal 2012) il contributo al Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste e di ben 12,39 milioni (ma solo per il 2012) il finanziamento italiano per la politica estera e di sicurezza comune europea. Arriva anche un aumento, dal 15% al 20% dell’indennità personale il canone dovuto per le residenze di servizio dei funzionari che occupano, tra l’altro, posti di ministro e ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e dei titolari dei consolati generali di prima classe. Per il 2012 si prevede pure la riduzione al 15% delle indennità di sistemazione spettanti al personale degli Affari esteri, ovvero a personale docente che assume un incarico in una sede all’estero, purchè provenienti da altra sede estera. Con riferimento al solo personale dell’Amministrazione degli Affari esteri che fruisce di residenze di servizio, inoltre, si prevede che la vigente riduzione dell’indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dello Stato, pari al 40%, salga al 50 per cento. La norma riduce al 20%, per l’anno 2012, l’indennità di richiamo in Italia dal servizio all’estero al personale richiamato in Italia per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede e con le esigenze derivanti dal rientro in Italia. La norma riduce di 27.313.157 euro l’autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all’estero, agli assegni per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all’estero. Si prevede poi, per il 2012, la sospensione dell’autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall’anno 2005) per l’attivazione degli sportelli unici all’estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno. Viene fissata anche una limitazione alle spedizioni di effetti del personale dell’Amministrazione degli Affari esteri e delle istituzioni scolastiche all’estero in occasione dei trasferimenti. In particolare, si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all’estero. Viene inoltre abrogata la norma, di cui all’art. 199, settimo comma, secondo periodo, del Dpr n. 18 del 1967, che riconosceva ai dipendenti dell’Amministrazione degli Affari esteri, in occasione del trasferimento da una ad altra sede all’estero, il diritto ad effettuare, a carico del Ministero, la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 23)
Il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie è autorizzato ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca. Il Fondo può destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi.

Fondo interventi urgenti e indifferibili, riduzione (articolo 33, comma 34)
Viene ridotto di 18 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili.

Fondo nuovi nati (articolo 12)
Estende agli anni 2012, 2013 e 2014, le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati. L’accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, alle famiglie i cui figli siano nati o siano stati adottati nell’anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 5mila euro, a tasso fisso, rimborsabile in cinque anni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull’apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, e di quelle successivamente recuperate in ragione del Fondo stesso.
Fondo per lo sviluppo e la coesione, ex Fas (articolo 33, commi 2 e 3). Disposizioni sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, prima denominato Fondo per le aree sottosviluppate (Fas). Viene stabilito che il Cipe nel ripartire le risorse del Fondo provveda a indicare le relative quote annuali. L’obiettivo è quello di superare le problematiche legate all’incertezza sulla determinazione delle quote annuali, visto che spesso le delibere Cipe rinviano a una successiva delibera. La dotazione del Fondo è incrementata di 2.800 milioni per il 2015 in relazione al prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 33, comma 4)
Viene ridotta la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.798 milioni di euro per l’anno 2012 per la copertura delle maggiori spese autorizzate dalla legge di stabilità.

Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (articolo 33, comma 1)
Incrementata la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012. La ripartizione è affidata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell’elenco 2 allegato al testo. Una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata per l’anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Rifinanziato con 50 milioni di euro per l’anno 2013 l’autorizzazione di spesa del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: ripartizione della predetta quota e individuazione dei beneficiari con decreto del ministro dell’Economia, in coerenza con atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (Articolo 33, comma 5)
Viene rideterminato in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali nei seguenti importi: 949 milioni per l’anno 2012; 587 milioni per l’anno 2013; 475 milioni per l’anno 2014; 450 milioni a decorrere dall’anno 2015.

Fondo prestiti d’onore e borse di studio (articolo 33, comma 27)
Viene incrementato di 150 milioni per il 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire fra le regioni.

Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 33, comma 20)
Viene incrementata di un milione di euro l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Forze armate, impiego con compiti di sicurezza (articolo 33, comma 19)
Proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (articolo 24, commi 74 e 75, del Dl 78/2009, con Provvedimenti anticrisi), nonché proroga di termini, nell’ambito del piano di impiego (articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del Dl 92/2008 con Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). È autorizzata per il 2012 una spesa di 72,8 milioni, dei quali 67 milioni per il personale delle Forze armate e 5,8 milioni per le Forze di polizia.

Garante del contribuente, si cambia (articolo 4, commi da 36 a 38)
Si trasforma il garante del contribuente, che viene portato da organo collegiale (tre membri) a organo monocratico, dal 1° gennaio 2012. Viene eliminata la previsione secondo cui il Garante può essere scelto tra i dirigenti dell’amministrazione finanziaria e uffici generali superiori della Guardia di Finanza, a riposo da almeno due anni. Con la conseguenza quindi che il Garante potrà essere scelto solo tra magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri. Cura dimagrante poi per i Monpoli: dal 2012 è prevista una riduzione delle spese di funzionamento di 50 milioni.

Giustizia tributaria, interpelli e concorsi (articolo 4,commi 39 e 40)
Si interviene sul concorso bandito per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. In particolare, si prevede la nomina e l’immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero. Ai componenti in sovrannumero (però) il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati dopo l’effettiva immissione nelle funzioni. Specifica importante: da questa disposizione non devono derivare nuovi oneri per lo Stato. Sono previste ancora procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura dei posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Il trasferimento verrà valutato in base all’anzianità di servizio o, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica.

Immobili pubblici, sì alla vendita (articolo 6)
Si autorizza il Tesoro a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato a uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. In particolare, sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate. Sono invece esclusi: gli immobili statali destinati ad uso residenziale; gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali ne dispongono nell’interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale (Dlgs n. 85/2010, in materia di federalismo demaniale); gli immobili degli enti pubblici non territoriali (le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate con provvedimento dell’Istat, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 196/2009).

Imprese, semplificazioni (articolo 14, commi da 8 a 11)
Arrivano una serie di norme per la semplificazione anche contabile in favore delle aziende. Intanto si prevede che nel quadro delle disposizioni che riducono gli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata viene introdotta una procedura semplificata di trasferimento di quote delle Srl, mediante l’interpretazione autentica delle disposizioni (contenute nell’articolo 36, comma 1-bis del D.L. 112 del 2008, come successivamente modificato) che hanno introdotto modalità semplificate di sottoscrizione e deposito degli atti relativi ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata. Con la disposizione in esame si precisa che la modalità di trasferimento così richiamata è espressamente in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile, il quale ordinariamente prevede la sottoscrizione autenticata dell’atto di trasferimento, che deve essere depositato entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio autenticante. Si precisa poi che la firma digitale utilizzata nella procedura “semplificata” è quella disciplinata dal’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale). E (ancora) a partire dal 1° gennaio 2012, si consente alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Toccherà al Tesoro definire voci e struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato (e le modalità d’attuazione della presente norma). Si autorizzano infine i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Infrastrutture, defiscalizzazione (articolo 18)
Si introduce la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Si tratta sostanzialmente di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale. Si specifica che le agevolazioni si applicano alle procedure di costruzione di nuove autostrade col sistema della finanza di progetto che siano state avviate, ai sensi della normativa vigente, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge in esame. L’agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali. L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo. In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto: a) possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l’Irap generati durante il periodo di concessione; b) si possono assolvere gli obblighi di versamento Iva, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti Iva e di risorse proprie del bilancio Ue. Si prevede che il contributo a fondo perduto e le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con via XX Settembre. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali, non può comunque eccedere il 50% del costo dell’investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

Inserimento lavoratrici (articolo 2, comma 3)
Si modifica la procedura per l’individuazione delle lavoratrici rientranti nell’àmbito di applicazione del contratto di inserimento – confermando i criteri già vigenti – ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). La novella consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (in via transitoria, per gli anni 2009-2012, il suddetto decreto viene emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Lavoratori dello spettacolo (articolo 22, comma 9)
Vengono disposti alcuni interventi per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e per la semplificazione della gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo. In primo luogo per tali lavoratori viene soppresso l’istituto del libretto personale. E poi, limitatamente a tale categoria di lavoratori, si inserisce l’Enpals (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) nel novero dei soggetti ammessi allo svolgimento dell’attività di intermediazione in materia di lavoro.

Lavoro, stretta su Inps e Inpdap (articolo 4, commi 65 e 66)
Il ministero del Welfare dovrà “dimagrire” attraverso il contributo degli enti previdenziali Inps, Inpdap e Inail. Il taglio per questi enti dovrà essere di 60 milioni per il 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni l’anno dal 2014.

Mibac, assunzioni (articolo 24, comma 2)
Si agevolano le assunzioni presso il Mibac, con l’obiettivo di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese.

Mini Naja (articolo 29)
L’articolo interviene sull’autorizzazione e la copertura di spesa della cosiddetta “Mini Naja” – organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, per rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate – dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. Confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013. Indicata la copertura degli oneri derivanti.

Ministeri, tagli spese non rimodulabili (articolo 4, comma 1)
Arriva un pacchetto di misure che, collegate a quelle previste nel precedente articolo 3, tagliano le spese dell’amministrazione centrale per le quali non è possibile una rimodulazione. Si tratta di spese derivanti da fonti legislative o di semplici spese di adeguamento al fabbisogno. Obiettivo della norma è determinare minori oneri per il bilancio dello Stato rispetto all’attuale livello di spesa. I tagli sono fatti ministero per ministero.

Ministeri, tagli spese rimodulabili (articolo 3)
La riduzione delle spese rimodulabili dei ministeri è di 9,606 miliari nel 2012, 4,401 miliardi nel 2013 e 4,259 miliardi nel 2014.

Missioni internazionali di pace (articolo 33, comma 18)
Per il 2012 incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. La misura in esame ricalca, con uno stanziamento diminuito di 50 milioni di euro, quanto già previsto lo scorso anno dalla legge di stabilità per il 2011.

Opere portuali, finanziamento (articolo 21)
La disposizione prevede la possibilità di utilizzare, per il solo anno 2012 e a integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le infrastrutture portuali. Il Fondo – autorizzato dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010, che prevede disposizioni per l’istituzione di fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori – è destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

Ordini professionali, riforma (articolo 10)
La norma, da un lato, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Dall’altro, disciplina l’esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali. La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità. Si elimina poi il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista. Le parti quindi potranno definire liberamente il compenso. In arrivo poi nuove regole per consentire ai professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa. E’ dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali. Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà “società tra professionisti” che potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddette società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione “società tra professionisti”, la società deve prevedere nell’atto costitutivo alcuni requisiti, tra cui l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Possono poi assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, e i cittadini di Stati membri dell’Ue in possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione. Sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento.

Ospedale bambino Gesù, finanziamento (articolo 33, comma 33)
Viene incrementato di 30 milioni di euro per il 2012 il fondo per l’erogazione di un contributo fisso annuo in favore dell’Ospedale Bambino Gesù (dal 2009 il fondo è pari a 50 milioni di euro, dunque per il 2012 sale a 80 milioni).

Patto di stabilità, comune di Barletta (articolo 33, comma 36)
Escluse dal saldo finanziario ai fini della verifica del Patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario. L’esclusione opera nei limiti di un milione di euro per l’anno 2011.

Patto di stabilità, comune e provincia di Milano, sanzioni per Expo Milano 2015 (articolo 33, comma 37)
Disposizioni in favore della provincia e del comune di Milano, coinvolti nell’organizzazione dell’Expo Milano 2015, volte ad attenuare per tali enti, in via straordinaria e solo per l’anno 2012, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c) dell’articolo 7 del Dlgs 149/2011, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Patto di stabilità interno (articolo 30)
Modifiche ai commi 12 e 12-quater dell’articolo 1 del decreto legge 138/2011, con l’obiettivo di rendere immediatamente applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali per il 2012 connessa alle entrate derivanti dall’addizionale sui redditi delle imprese energetiche, la cosiddetta “Robin Tax”. In particolare viene resa effettiva la riduzione dell’importo della manovra prevista per l’anno 2012 a carico degli enti territoriali, distribuendo al contempo tale riduzione tra i comparti interessati nelle seguenti misure: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario; 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano; 150 milioni di euro alle province; 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Modifiche a quella parte di disciplina del patto di stabilità interno, introdotta dalla manovra finanziaria adottata con i due decreti legge estivi 98/2011 e 138/ 2011, che riguarda la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di “virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Le modificano riguardano: la riduzione, nell’anno 2012, del contributo alla manovra di finanza pubblica degli enti virtuosi; le classi di virtuosità, i parametri di virtuosità. Al comma 7 c’è anche una disposizione finalizzata a introdurre alcuni obblighi per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, al fine di poter legittimamente ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari. In particolare i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente, escludendo che l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario possa procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Patto di stabilità interno degli enti locali (articolo 31)
L’articolo 31 reca la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2012 e successivi. L’articolo contiene una disciplina a regime, che si applica a decorrere dall’anno 2012. Viene confermata, in larga parte, la precedente normativa del patto di stabilità interno per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario di comparto. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del Patto, entrano anche i comuni di piccole dimensioni. Pur confermando l’applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, ne estende l’applicazione, a partire dal 2013, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5mila abitanti. Confermata la disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale). Esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista. Vengono riproposte le disposizioni ordinamentali già presenti nella attuale disciplina riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. Gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno ricalcano, in sostanza, le regole già dettate dalla legge 220/2010. Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e dal 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5mila abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria. Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema web.La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Una disposizione prevede che i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno possano essere modificati con decreto del ministro dell’Economia, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno. Il ministro dell’Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è autorizzato ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione europea. Procedura particolare per determinare gli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica: si prevede che il Comune di Roma concordi con il ministro dell’Economia, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. Quindi entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al ministro dell’Economia. Disposizioni per l’applicazione del Patto di stabilità interno agli enti locali di nuova istituzione. Per gli enti istituiti a decorrere dall’anno 2009, è prevista l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, questi enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, che sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2010 e dal 2011, adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell’anno 2009. Applicazione del Patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. La norma dispone che ad essi le regole del Patto di stabilità interno si applicano a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Previste misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. La normativa si occupa anche delle ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. Previste anche norme antielusive delle regole del patto di stabilità interno, finalizzate ad assicurare il rispetto da parte degli enti locali della disciplina del patto. In particolare nullità dei contratti di servizio e degli atti posti in essere da regioni ed enti locali elusivi delle regole del patto di stabilità. Sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto. Assegnata alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il compito di irrogare sanzioni pecuniarie (fio a 10 volte l’indennità di carica per gli amministrativi che hanno posto in essere atti elusivi; fino a 3 mensilità del trattamento retributivo per il responsabile del servizio economico-finanziario).

Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 32)
Detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge 98/2011 e 138/2011. Definito e quantificato il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, come già avvenuto a decorrere dal 2010, separatamente in termini di competenza e di cassa. Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, il complesso delle spese finali (in termini di competenza e di cassa) di ciascuna regione non può essere superiore agli obiettivi programmatici per gli anni 2011, 2012 e 2013 (fissati dalla legge di stabilità per il 2011) diminuiti dell’importo indicato per ciascuna regione nelle due tabelle inserite nel testo di legge. Agli obiettivi programmatici fissati dalla precedente legge di stabilità quindi, le regioni a statuto ordinario devono aggiungere un ulteriore risparmio determinato complessivamente per il comparto in 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2012, dalla manovra finanziaria disposta dai due decreti legge 98/2011 e 138/ 2011. L’importo complessivo di 745 milioni di euro relativo al 2012, deriva dalla sottrazione agli iniziali 1.600 milioni, di 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi. C’è una differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell’ente (i virtuosi hanno un obiettivo minore). C’è un criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese. Per ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma contributo aggiuntivo di finanza pubblica determinato in 2mila milioni di euro. Per il 2012 il l’importo complessivo è stato diminuito della quota relativa alla Robin tax. Viene disciplinato separatamente il patto di stabilità per la Regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano. Dal 2013 viene disciplinato il cosiddetto patto regionale integrato che consentirà alle singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria e quella degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con rappresentanti di Anci e Upi. Monitoraggio del patto con le Regioni e per le Province autonome. Sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno.

Pensioni, si portano a 67 anni (articolo 5)
La norma, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette “finestre”) e di adeguamento all’incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026.

Pensioni, gestioni Inps e Inpdap (articolo 2)
Si dettano una serie di disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’Inps (in particolare, lavoratori autonomi, minatori, artigiani), introducendo contestualmente un’apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all’Inpdap.

Policlinici universitari gestiti da Università non statali (articolo 33, comma 32)
Per l’anno 2012 viene disposto il finanziamento di 70 milioni di euro, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del ministro della Salute di concerto con quello dell’Economia.

Procedimenti civili in grado di appello, accelerazione (articolo 27)
Viene modificato il codice di rito civile con l’obiettivo di accelerare lo svolgimento del procedimento di appello (entrano in vigore 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità). Ecco l’elenco delle modifiche; agli articoli 283 e 431 due identici commi aggiuntivi mirano – rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro – a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la nuove norme prevedono che il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10mila euro. All’articolo 350 – confermando la trattazione collegiale dell’appello davanti alla corte di appello – una integrazione del primo comma riconosce al presidente la facoltà di delegare a un componente del collegio l’assunzione di mezzi istruttori. All’articolo 351, relativo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello: a) un’integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell’ordinanza che, nella prima udienza, decide sull’istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; b)un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un’udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies); in caso sia stata fissata l’udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un’apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione. All’articolo 352, relativo alla decisione in appello, un comma aggiuntivo prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un’udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies). All’articolo 445-bis un comma aggiuntivo – in relazione all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità – prevede l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del Ctu.
Processo civile, uso della posta elettronica certificata (articolo 25). Modifiche al codice di procedura di civile relative all’impiego della posta elettronica certificata nel processo civile. Viene precisato che l’indirizzo Pec che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine. Viene soppresso l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite Pec o telefax, e viene riscritta la disciplina della comunicazioni di cancelleria (le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite Pec. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell’ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge). Soppresse le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o Pec. Con riferimento all’intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica “certificata” e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici. Con riferimento al ricorso per cassazione: è introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l’indirizzo Pec comunicato al proprio ordine, in alternativa all’elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione; viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l’applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 136 c.pc. Con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite Pec; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria. Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati (legge 53/1994). Introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite Pec, oltre che a mezzo del servizio postale. Previsto che la notifica è effettuata a mezzo Pec solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica, ove compatibili. Abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla legge 53/1994. Eliminato il requisito dell’iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite Pec; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna . Previsto che la notifica tramite Pec avviene all’indirizzo Pec che il destinatario ha comunicato al proprio ordine. Viene introdotta una sanzione drastica in caso di mancato rispetto dell’obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e i relativi indirizzi Pec. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il 31 gennaio 2012.

Pubblico impiego, mobilità (articolo 16)
Viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche. In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede (se ne ricorrono i presupposti) al “licenziamento forzoso” per raggiungimento dei 40 anni di contributi. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione di lavoro). In ultima analisi, scatta il collocamento in disponibilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Mentre il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto pure il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Specifica importante: si prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Radio Radicale, proroga convenzione (articolo 33, comma 38)
Autorizzata la spesa di 3 milioni per l’anno 2012 per la proroga della convenzione stipulata tra il ministero dello Sviluppo economico e Radio radicale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Ricerca, più controlli del Miur (articolo 11)
Si dispone che il ministero dell’Istruzione assicuri la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR), anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi enti.

Saldo di bilancio (articolo 1)
La norma fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2012 e per i due anni successivi, 2013 e 2014, compresi nel bilancio pluriennale. Per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è pari a 2,2 miliardi , al netto di 9.761 milioni per regolazioni contabili e debitorie, come indicato nella Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza (Def). Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2012 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per il biennio successivo, è previsto un valore positivo del saldo di bilancio dello Stato: il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in 16,9 miliardi per il 2013 e a 38 miliardi per il 2014, al netto di 3.150 milioni per regolazioni debitorie in ciascuno dei due anni, in misura quindi pari ai valori del saldo del bilancio programmatico indicato nella Nota di aggiornamento. Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi nel 2013 e 180 miliardi nel 2014 (177,3 miliardi e 162,6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità). I livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Salute, assistenza sanitaria (articolo 4, commi da 86 a 93)
Si riduce di 20 milioni lo stanziamento previsto per l’attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata, tra l’altro, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie. Viene istituito un fondo per assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti tra il ministero e la quota del personale (medico e non) che svolge in convenzione assistenza sanitaria in favore del personale marittimo e all’aviazione civile.

Scuola, arriva il dimensionamento (articolo 4, commi da 67 a 83)
Ad appena pochi mesi di distanza vengono di nuovi ritoccati” al rialzo i limiti di alunni già previsti dalla manovra di luglio per mantenere (nella scuola) il dirigente scolastico (e il direttore amministrativo, il Dsga) ed evitare quindi l’accorpamento. In pratica, non avranno più diritto al presidi di ruolo (e al Dsga) gli istituti che hanno meno di 600 alunni, che scendono a 400 per le scuole situate in comuni montani, piccole isole e nei territori caratterizzati da specificità linguistiche. I precedenti limiti (fissati quest’estate) erano: 500 alunni, che scendevano a 300 per gli istituti in particolari situazioni geografiche. In questo modo, si legge nella relazione tecnica al provvedimento, le scuole interessate dal processo di accorpamento diventano 3.138, rispetto alle 1.812 previste con i precedenti parametri. In arrivo poi una stretta su docenti e presidi tolti dal servizio e utilizzati presso l’amministrazione “per compiti connessi all’autonomia scolastica”. Tali unità, nel caso di professori, sono sostituite nella scuola di titolarità da supplenti annuali. Nell’anno scolastico 2010-2011 se ne contavano 500, di cui 400 professori e 100 presidi. La norma inserita nella Stabilità li riduce a 300 da settembre 2012 e che potranno presumibilmente dividersi tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori. Il risparmio per l’Erario è pari a 5,2 milioni nel 2012-2013. Il giro di vite interesserà pure il personale Afam che rimarrà coinvolto nel blocco degli scatti stipendiali per un triennio e per 178 professori Afam arriva il blocco dell’anno sabbatico. Brutte notizie poi gli insegnanti tecnico-pratici in servizio presso le superiori: nel 2010-2011 se ne sono contati in esubero 3.334. Per loro, il Governo ha previsto l’accantonamento di posti di assistente amministrativo. Arriva infine un fondo da destinare, anche, allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione e si prevede (tramite apposita sessione negoziale) di destinare sempre alla scuola ulteriori risparmi di spesa. Dovranno servire a far decollare il sistema di valutazione di scuole e alunni (e pure, se ce ne fosse bisogno, a pagare gli scatti di anzianità di prof e Ata).

Scuole non statali (articolo 33, comma 16)
Autorizzata, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’articolo 1, comma 635, della legge finanziaria 2007, la 296/2006, e all’articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009, la legge 203/2008, relative al sostegno alle scuole paritarie.

Servizi pubblici locali, liberalizzazione (articolo 9)
Si introducono parziali modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita (da ultimo) dal decreto legge 138/2011, con l’obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dall’abrogazione, a opera del referendum del giugno 2011, dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al quadro giuridico europeo. In particolare, il decreto legge 138 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l’impianto preesistente, escludendone l’applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell’esito della consultazione popolare dello scorso giugno. Le modifiche che vengono introdotte dalla norma in commento riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull’affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l’ambito di applicazione della disciplina. Tra i “ritocchi” di maggior interesse spicca l’integrazione della disciplina degli affidamenti diretti. In proposito, l’art. 4, comma 13, del decreto legge 138 ammette l’affidamento diretto a società che possiedono i requisiti per la gestione “in house” qualora il valore del servizio non superi i 900mila euro annui. Come già evidenziato dall’Antitrust, tale sistema di soglia si presta al rischio di comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni locali che non intendano procedere agli affidamenti tramite gara, attraverso frazionamenti del servizio per valori inferiori a quelle di soglia. Per arginare tali ipotesi, si introduce il divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. Conseguentemente, viene modificato il regime transitorio prevedendo la cessazione alla data del 31 marzo 2012, improrogabile e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, non solo di tutti gli affidamenti diretti relativi ai servizi con valore economico superiore ai 900mila euro annui, ma anche di tutti quelli che risultano “non conformi”. Sempre in relazione al regime transitorio, è oggetto di modifica anche la norma che prevede per gli affidamenti diretti assentiti prima del 1° ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data, la cessazione alla scadenza prevista dal contratto di servizio se la partecipazione pubblica nella società si riduce al 40% entro il 30 giugno 2013 e scende al 30% entro il 31 dicembre 2015. Al mancato verificarsi di tali condizioni, l’affidamento cessa rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015. La modifica introdotta dalla norma in esame richiede invece che non sia la “partecipazione pubblica” a doversi ridurre progressivamente entro i termini e le soglie stabiliti, bensì la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero “quella sindacata”. Nel linguaggio finanziario con l’espressione “partecipazione sindacata” s’intendono le azioni societarie oggetto di patto parasociale.

Società di capitali (articolo 14, commi da 12 a 15)
La norma reca una modifica alla disciplina dell’esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 6 Dlgs 231/2001). Viene in particolare specificato che, nelle società di capitali, le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sui modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo. La norma interviene anche sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali. Sostituisce, nelle società responsabilità limitata, il collegio sindacale con un sindaco unico, confermando per il resto la vigente disciplina dell’art. 2477 Codice civile, che determina, fra l’altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco. Si modifica la disciplina civilistica (art. 2397 Codice civile) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di euro, lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, anziché da un collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il riferimento al ricavo o patrimonio netto è stato introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato in luogo di quello al capitale sociale (previsto nel testo originario del maxiemendamento) perchè ritenuto un parametro maggiormente rappresentativo del valore reale e non meramente nominale delle società. Si riconosce infine alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie quando siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidono, anche indirettamente, su materie disciplinate dallo statuto, anche quando quest’ultimo richieda maggioranze più elevate.

Spese processuali e tassa sui concorsi pubblici (articolo 4, commi da 42 a 52)
Si stabilisce il diritto alla liquidazione delle spese processuali a favore della pubblica amministrazione (da calcolare con il tariffario forense) e che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento di normative comunitarie si prescrive in cinque anni. Vengono soppresse poi alcune indennità (e rimborsi) a favore dei dipendenti statali, a eccezione di quelli del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Arriva invece un diritto di segreteria (da 10 a 15 euro, a seconda del bando) per partecipare a un concorso pubblico. E si stabilisce in via universale il pagamento diretto di canoni e altri oneri da parte dei ministeri. Vengono poi incrementate le risorse per potenziare gli uffici finanziari e scatta il divieto per le autorità amministrative indipendenti di erogare indennità e compensi a personale pubblco “comandato” o distaccato presso le stesse Authority. Lo Stato pagherà a Poste italiane un compenso per l’effettivo decollo del servizio postale universale.
Sviluppo economico, taglia a Camere di commercioe aeronautica (articolo 4, commi da 99 a 103). Arriva un taglio di 100 milioni per gli interventi del settore aeronautico. Si riducono (anche) le risorse per la copertura degli oneri per i mutui delle Regioni nell’edilizia sanitaria e le spese per il personale delle Camere di Commercio.

Telelavoro (articolo 22, comma 5)
Si punta a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità.

Terreni agricoli, via libera alla dismissione (articolo 7)
Si dispone l’alienazione a cura dell’agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400mila euro. Anche le Regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla norma in commento, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell’agenzia del Demanio. I proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Torino-Lione e Tunnel Tenda (articolo 19)
Al fine di assicurare le realizzazione della Torino-Lione e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, si dispone che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale. Viene punito con l’arresto da tre mesi a un anno, o con l’ammenda da 51 a 309 euro chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale o impedisce o ostacola l’accesso autorizzato a tali aree. Si disponepoi che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del Tunnel di Tenda, di cui all’Accordo tra Governo italiano e francese del 12 marzo 2007, ratificato con legge n. 136/2008, da attribuirsi all’ANAS Spa, sono da considerare quali contributi in conto impianti.

Trasporti eccezionali (articolo 14, comma 16)
Si introducono norme di semplificazione alle procedure di autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all’articolo 10 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).

Trasporti, meno soldi per la sicurezza stradale (articolo 4, commi da 56 a 64)
Resteranno a carico del ministero dei Trasporti gli oneri per la”rafferma” in servizio dei volontari del corpo delle Capitanerie di porto. Si sforbiciano poi le risorse per i piani di sicurezza stradale (meno 135mila euro) e ai fondi (5 milioni) da trasferire all’Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Ridotti pure i fondi per l’informatizzazione dei servizi marittimi e per il sistema integrato di controllo del traffico marittimo (Vts).

Università, Fondo di finanziamento ordinario (articolo 33, comma 15)
Autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2012 per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Università non statali (articolo 33, comma 17)
Viene autorizzata, per il 2012, la spesa di 20 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

Viminale, tagli a Carabinieri e Fiamme Gialle (articolo 4, commi da 7 a 26)
Nutrito il pacchetto di tagli che interessano il ministero dell’Interno. Si parte da una riduzione di un milione di euro, a voce, per le spese di vitto dei Carabinieri fuori sede e per quelle per i militari delle Fiamme Gialle impiegati per il servizio di ordine pubblico. Ai cittadini del comune di Campione si taglia invece un milione di euro per i costi dell’assistenza sanitaria. Per i Vigili del Fuoco arriva una stretta sulla retribuzione del personale volontario e si limitano i casi di richiamo in servizio temporaneo. Il piano di assunzione del personale volontario diventa triennale e si pongono a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale. Per tutto il 2013 poi si escludono le prove scritte nelle procedure concorsuali interne di accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto. I corsi di formazione per gli allievi vigili del fuoco, per vice-ispettori antincendi e per vice-direttori vengono dimezzati. Si riduce poi di tre milioni (dal 2012) il contributo statale per l’Unione italiana ciechi e, sempre dal 2012, si riducono di 10 milioni le risorse destinate al Fondo per le vittime dei reati di mafia, estorsione e usura. Si tagliano anche 200mila euro alle Regioni autonome per l’assistenza ai cittadini affetti da tubercolosi (non assistiti dall’Inps) e dal 1° gennaio 2012 viene soppresso il trattamento economico accessorio previsto il personale della Direzione investigativa antimafia (Dia). Si riduce di 50 milioni (dal 2013) il fondo consumi intermedi del ministero della Difesa. Per passare al ruolo di viceprefetto resta, come unico requisito richiesto per essere valutati, l’anzianità di servizio (non è più necessario il tirocinio operativo). Arriva anche l’allineamento stipendiale (previsto dalla contrattazione collettiva) per segretari comunali e provinciali.

Zone a burocrazia zero (articolo 14, commi da 1 a 6)
La norma dispone in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2013) su tutto il territorio nazionale la disciplina delle zone a burocrazia zero presite dall’articolo 43 del decreto legge 78 del 2010 solo per il Sud. (Source: Sole24ore)

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2 commenti Commenta
Scritto il 15 Novembre 2011 at 21:01

UNO STATUTO CHE NON FA CRESCERE

di Francesco Vella 15.11.2011

Il Parlamento ha approvato lo statuto d’impresa. Vi faceva riferimento anche la lettera di intenti inviata dal governo all’Europa. Contiene importanti principi, ma mira a tutelare soprattutto le piccole imprese. Il rischio di privilegiare la piccola dimensione è però quello di condannare il nostro sistema produttivo a una condizione di nanismo industriale che non crea i presupposti per una reale crescita dell’economia.
Nei giorni convulsi precedenti la caduta del governo è passato quasi sotto silenzio un evento importante. È arrivata, infatti, la prima verifica per la lettera di intenti (vedi il nostro articolo Perché non sia una lettera a babbo natale, di Daveri e Fumagalli, ) a suo tempo inviata dal governo all’Europa. In quella lettera, tra gli impegni per sostenere l’imprenditorialità e l’innovazione, si richiamava “lo statuto delle imprese che diventerà legge nelle prossime settimane”.

LO STATUTO DELLE IMPRESE

Riuscendo a passare in un Parlamento bloccato dalla crisi, lo statuto delle imprese è adesso diventato legge e quindi si può finalmente andare ad analizzare i contenuti, anche se qui il governo c’entra, ma non troppo, perché si tratta del classico provvedimento bipartisan, approvato praticamente all’unanimità, e che contiene letteralmente un po’ di tutto.
Nei ventuno articoli si elencano i principi generali che caratterizzeranno il nuovo statuto dell’impresa, si definiscono i criteri ai quali l’attività regolativa si dovrà ispirare attraverso l’Air, Analisi di impatto della regolamentazione, vietando l’introduzione di nuovi oneri i per le imprese se non compensati da contestuali “alleggerimenti”; si semplificano e si rendono più trasparenti i rapporti con la pubblica amministrazione, obbligando finalmente il governo a recepire la direttiva comunitaria sui ritardi nei pagamenti.
Una serie di misure, alcune delle quali in realtà già conosciute e sperimentate, da analizzare e approfondire, anche perché dovranno passare il filtro dei regolamenti di attuazione, ma che nel complesso possono effettivamente contribuire a rendere il nostro ordinamento più funzionale alle attività d’impresa e a rimuovere gli ostacoli normativi alla crescita.

PICCOLO E PRIVILEGIATO

Ma è proprio quello della crescita il nodo cruciale, o se vogliamo la zona d’ombra, della legge. Si chiama “Norme per la tutela della libertà di impresa”, ma il titolo non racconta tutta la verità perché il filo conduttore dei ventuno articoli, la vera chiave di volta del provvedimento, è la creazione di uno statuto particolare per le piccole e piccolissime imprese. La convinzione, in sostanza, è che riservando a queste un trattamento privilegiato si possa valorizzare il nostro apparato imprenditoriale che ha nella piccola dimensione il suo tratto caratteristico. Così le micro, piccole e medie imprese diventano per legge destinatarie del 60 per cento degli incentivi (con una quota obbligatoria del 25 per cento alle micro imprese) e vengono anche facilitate nell’accesso alle procedure di appalto introducendo, fra l’altro, “modalità di coinvolgimento nella realizzazione delle grandi infrastrutture” di quelle residenti nei territori dove sono localizzati gli investimenti (alla faccia della concorrenza). Viene, infine, istituito il “Garante per le micro, piccole e medie imprese” con il compito di monitorare le politiche del settore e seguire lo stato di attuazione dei diversi provvedimenti.

LE SCELTE DIFFICILI PER CRESCERE

La piccole imprese devono, naturalmente, essere tutelate e operare in un ambiente regolamentare semplice ed efficiente, ma lo sviluppo dell’apparato produttivo non può essere affidata solo alla piccola dimensione, che corre il rischio di trasformarsi in nanismo o, peggio ancora, in territorio di conquista per le grandi imprese dei nostri vicini di casa.
In questo caso, le regole non sono affatto neutrali, ma possono fungere da stimolo per il raggiungimento di quei livelli assolutamente necessari per fronteggiare sfide competitive sempre più drammaticamente difficili. Al contrario, il pericolo di un sistema che premia la piccola e la micro impresa solo perché piccola e micro è quello di disincentivare la crescita dimensionale, della quale, invece, la nostra economia ha un gran bisogno.

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002658.html

lampo
Scritto il 16 Novembre 2011 at 00:33

Mi spiegate cosa c’entra questo nella legge di stabilità 2012:

Articolo 14, comma 7
(Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ID0022.htm%23dossierList&back_to=http%3A//www.camera.it/465%3Farea%3D27%26tema%3D499%26Legge+di+stabilit%25C3%25A0+2012%23paragrafo1887

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