La grande truffa dei Buoni Fruttiferi Postali

Scritto il alle 10:29 da Danilo DT

Occhio alle Poste Italiane: a volte non mantengono quanto promesso e “ci provano” a rimborsare molto meno del dovuto.

“Io non mi fido delle banche, io i miei risparmi li metto alla Posta. Lì c’erano quei libretti (i Buoni Fruttiferi Postali) che li lasciavi lì a maturare e che raddoppiavano dopo diversi anni, e poi addirittura triplicavano. Trovatemi oggi qualcosa che renda altrettanto. Io ho ancora dei libretti che mi aveva intestato mio nonno e non ci penso proprio ad andarli a togliere. Rendono tantissimo, non rischio nulla perché le Poste non fanno derivati e non sono nell’occhio del ciclone della finanza speculativa e hanno sempre rimborsato tutto. E quello che dicono , lo fanno”

Carissimo Mario di Busto Arstizio, approfitto di questa tua email ricevuta circa un mesetto fa, dove a seguito di una richiesta di un parere su una formula di investimento proposta alle Poste, dove veniva sì dato un generoso tasso, ma quello dichiarato NON era il tasso annuale bensi il tasso complessivo cumulativo ( e già qui potremo parlare un bel po’ sul marketing truffaldino delle Poste Italiane, leggere SEMPRE attentamente tutto…) mi rispondesti che piuttosto di comprare un BTP, facevi un buco nell’orto e seppellivi lì i tuoi risparmi.

Non voglio entrane nel merito della tua risposta perché da dire, anche sui derivati e sulla sicurezza delle stesse Poste Italiane, ci sarebbe da scrivere un libro.
Voglio però parlarvi di una cosa molto interessante legata proprio al fatto che questi libretti postali (così comunemente chiamati, ma sono i Buoni Fruttiferi Postali) possono raddoppiare, triplicare ecc ecc.
Bene, vi do un consiglio. Andate ad informarvi per benino, perché i signori delle Poste hanno deciso di NON onorare il contratto e di cambiare le carte in tavola, non rimborsando ciò che avrebbero dovuto, ma MOLTO meno in quanto in corso d’opera, senza nulla dire al risparmiatore, le regole sarebbero cambiate.

Leggete qui… a parlare è un avvocato.

[…] «Uno dei miei assistiti possiede cinque buoni postali ordinari trentennali da 5 milioni l’uno che adesso hanno raggiunto la scadenza. Si è presentato a incassarli, e sulla base di quello che c’è scritto sugli stessi buoni si aspettava di ricevere circa 90 mila euro, maturati in un trentennio. E invece la Poste gli hanno detto che in base a certe regole, cambiate nel frattempo, ma cambiate a sua totale insaputa, gli vogliono liquidare solo 45 mila euro». È un caso fra molti altri – l’avvocato Buffoni collabora anche con l’associazione di consumatori Codici. Il legale ha appena ottenuto dal Giudice di Pace di Novara un decreto ingiuntivo che obbliga le Poste a pagare tutto. «È già stata pagata la differenza ed il mio cliente ha ottenuto soddisfazione. Ma questo non risolve in problema, perché le Poste hanno fatto opposizione e la vicenda giudiziaria è soltanto all’inizio». […]

Un vecchio Buono Fruttifero Postale (Source: scripofilia.it)

Avete letto? La META’! Quindi MASSIMA ALLERTA. Se non fate nulla, le Poste vi TRUFFANO. Se invece fate ricorso tramite il Giudice di Pace, non potete che vincere perché le Poste DEVONO onorare il contratto. Solo che sulla quantità, in quanti faranno causa alle Poste?

[…] «Se andate allo sportello a incassare i vostri buoni postali e vi danno meno di quanto vi era stato promesso, non firmate la liberatoria che vi metteranno davanti. Prima di incassare, chiedete assistenza ad un legale o ad un’associazione dei consumatori per redigere una raccomandata in cui specificate di considerare il pagamento come soltanto parziale, e vi riservate di agire in giudizio per ottenere la differenza». […] (Source) 

Ovviamente la truffa è ancora più grave visto che i buoni fruttiferi postali sono uno dei prodotti preferiti proprio da coloro che meno sono esperti. Quindi le Poste hanno gioco facile a far bere a queste persone di tutto e di più.
Quindi state all’erta, FATE GIRARE IL PIU’ POSSIBILE QUESTO POST e fate molta attenzione. E smettetela di dire che le Poste sono il posto migliore del mondo.

STAY TUNED!

Danilo DT

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16 commenti Commenta
killerinpensione
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 11:40

Articolo populistico e qualunquista su una questione complessa. Degno dei forconi. Nemmeno nominata la cdp. Nessuna indegnazione quando i tassi sono stati modificati al rialzo, of course. Eccitazione per un giudice di pace, nientemeno. Non so quanto valga la pena discutere… mah lascio un link:http://www.finanzaonline.com/forum/obbligazioni-titoli-di-stato/579368-buoni-fruttiferi-postali.html#post7840677

albertoxxx
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 11:58

Io ho da poco riscosso un buono di 500 mila lire fatto nell’ 83, che scadeva appunto in questi giorni. Ricevuti 4079 euro. Non avendo molto tempo non sono stato li a controllare, dite che sia tardi ormai per un’eventuale azione legale? Che poi è tutto da vedere, come vanno le cose, costo avvocato, ecc ecc.

Scritto il 17 Dicembre 2013 at 12:12

killerinpensione@finanzaonline,

Populista fin che vuoi ma uscito su un quotidiano nazionale (vedi il link nel post) e assolutamente realistico.
Se sei così ottuso da non capire il motivo del post non so cosa farci.
Sto semplicemente mettendo in allerta i risparmiatori. Le Poste Italiane non sono il “safe haven” assoluto e tantomeno il Bengodi che in molti credono. Anzi…ora gli sportelli della posta sono grandi venditori di polizze index linked e prodotti strutturati.
E questo fatto accaduto nella realtà deve solo mettere in allerta chi possiede dei buoni fruttiferi postali.
Se rimborsano quanto dovuto, bene. In caso contrario, magari, non accettare il fatto senza provare a difendersi.

gremlin
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 12:27

Marcus 79 utente del forum http://www.finanzaonline.com/forum/obbligazioni-titoli-di-stato/579368-buoni-fruttiferi-postali-13.html fa notare questo:

Le Poste italiane, forti di alcune pronunce di segno contrario rispetto alla sentenza della Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 13979/2007, hanno continuato ad applicare i minori interessi previsti con il D.M.del Ministero del Tesoro del 13/06/1986 anche ai vecchi buoni postali venduti ai cittadini in data successiva alla pubblicazione del predetto D.M.. In tal modo hanno corrisposto interessi inferiori a quelli riportati sui Buoni Postali Fruttiferi in spregio all’orientamento chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione.

In merito all’illegittimità di tale comportamento è tornato a pronunciarsi di recente anche il Tribunale di Roma, Sez. III, con la sentenza del 22/02/2013 che ha espressamente chiarito che “In merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l’art. 173 del T.U. n. 156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l’eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall’Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime”.

La tutela per il consumatore riguarda principalmente i BPF acquisiti dopo il 13/06/1986. Infatti per quelli acquisiti prima di detta data l’Arbitro bancario finanziario di Milano, con la Decisione N. 1307 del 08 marzo 2013, ha rigettato le richieste avanzata da un consumatore evidenziando che “Per effetto dell’art.6 del DM del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera “Q”, tutti i buoni emessi appartenenti alle serie precedenti emessi fino al 30/06/1986 si sono considerati rimborsati e il relativo montante maturato alla data 01/01/1987 convertito in titoli della serie “Q”, per la quale sono stati stabiliti rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione.- Per effetto di tale normativa, gli importi da corrispondere al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986 vengono rilevati non più dalla tabelle poste sul retro dei titoli stessi, ma applicando i rendimenti previsti dal succitato DM.- Dette variazioni sono state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee a tutelare il risparmiatore.”

Queste le sentenze principali sull’argomento:
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15-06-2007, n. 13979.
“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza). (Rigetta, Trib. Livorno, 19 Giugno 2002)”.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15-06-2007, n. 13979.
“Nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale, le diciture che figuravano sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui veniva specificato il regime degli interessi, dovevano ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente alla loro emanazione”.
Trib. L’Aquila, 26-05-2010.
“In materia di risparmi postali, ai buoni fruttiferi postali va riconosciuta la natura di titoli di legittimazione e non invece di titoli di credito; ne consegue che essi sottostanno alla normativa speciale di settore anche nell’ipotesi in cui difetti un espresso richiamo in tal senso nei documenti cartacei”.
App. Palermo Sez. III, 20-12-2011.
“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal T.U. delle disposizioni legislative in materia Postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dalla normativa che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”.
Trib. Roma Sez. III, 22-02-2013.
“In merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l’art. 173 del T.U. n. 156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né lacuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l’eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall’Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime”.

gremlin
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 12:33

killerinpensione@finanzaonline,

invece di nasconderti dietro il tuo link autoreferenziale spiegati chiaramente:
sei d’accordo o no sul fatto che i risparmiatori postali vengano derubati per legge dei loro risparmi?
o forse sostieni che non si tratta di un furto?
e in questo caso sarai certamente capace di spiegare in poche parole perchè non si tratta di furto
vediamo se ti vien voglia di discuterne

killerinpensione
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 12:52

Ringrazio danilo per avermi dato dell’ottuso. Se il mio post è servito anche solo a farti sapere che i bfp sono emessi dalla cdp…mi prendo volentieri dell’ottuso 🙂
Non ho l’abitudine di nascondermi. Non mi faccio certo però dettare le condizioni da te, gremlin.
Per quello che avete dimostrato di sapere, il link che vi ho fornito vi basta e vi avanza.
Scrivo spesso nelle discussioni sul risparmio postale della cdp. Venite a trovarmi. Buon pranzo.

Scritto il 17 Dicembre 2013 at 13:06

killerinpensione@finanzaonline,

Figurati, verrò sicuramente a trovarti e non volevo essere scortese. Che sia emesso dalla CDP questo è ovvio… Buon branzo anche a te.

Saluti.

gremlin
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 15:07

killerinpensione@finanzaonline,

quello che hai scritto nel forum è incomprensibile, traducilo per la gente che non ha il tempo e nemmeno le capacità di leggere e valutare e capire testi di legge scritti nella lingua degli azzeccagarbugli
perchè sei intervenuto qui dentro? per tirartela o per darci un aiuto a capire dov’è il nostro errore di interpretazione della vicenda?
troppo comodo dire che tu non stai alle mie regole, tu prima provochi e poi scappi con la puzza sotto il naso, d’altra parte per te i risparmiatori sono solo sonnolenti nemmeno in grado di capire che è molto più sicuro l’investimento postale dei titoli di stato nella fase di predefault, giusto?

Danilo questo killer in pensione ammazzamosche ironizza sul fatto che ora anche tu sei a conoscenza che i bfp sono emessi dalla cdp e tu gli auguri buon pranzo????????? e poi aggiunge “Per quello che avete dimostrato di sapere…” trattando tutto il blog come degli ignoranti e zoticoni che non meritano di conoscere le verità rivelate e assolute di questo nuovo Signore delle Mosche…

KILLER IN PENSIONE TI SUPPLICO anche se nella tua pregiatissima vita precedente hai avuto alti incarichi nella CDP e governativi, DIMOSTRACI CHE SIAMO IGNORANTI ma con la forza delle argomentazioni e non con il finto sdegno e altezzosità da quattro soldi che dimostri
_____________
mi scuso con tutti i lettori escluso uno per la polemica, ma gente come questa mi fa andare in bestia, il bello è che sarei anche disposto a dargli ragione ma non ho capito in che cosa ha ragione…

ddb
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 15:40

killerinpensione@finanzaonline:
Articolo populistico e qualunquista su una questione complessa. Degno dei forconi. Nemmeno nominata la cdp. Nessuna indegnazione quando i tassi sono stati modificati al rialzo, of course. Eccitazione per un giudice di pace, nientemeno. Non so quanto valga la pena discutere… mah lascio un link:http://www.finanzaonline.com/forum/obbligazioni-titoli-di-stato/579368-buoni-fruttiferi-postali.html#post7840677

Caro signore,
sono un semplice lettore del blog.
Potrebbe gentilmente spiegarmi cosa c’è di populista o demagogico nel messaggio di Danilo?
Perché segnalare un pericolo è da “forconi”?
Ammetto che il tono dell’articolo sembra perentorio, ma il blog lascia sempre spazio a repliche.
Ringrazio sempre chi fornisce nuove informazioni e propone nuovi spunti.
Mi permetta di ringraziare anche lei.
In attesa di esprimerle riconoscenza, invio cordiali saluti.
ddb

italiapersempre
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 15:40

danilo, non ti fa onore un tread qualunquista in cui dimostri di non sapere come lavora CDP

in più per un caso isolato lo titoli anche ‘ la truffa dei bfp’… ma come si fa…

a gremlin si dice solo che se chi scrive conoscesse i prodotti finanziari su cui vuole esprimere giudizi lapidari, comprenderebbe senza alcun problema ciò che killer in pensione ma anche verdemare e baronerampante scrivono regolarmente sui bfp…

sia ben chiaro, non difendo i bfp pur ritenendoli un ottimo prodotto, tranquillo e comprensibile anche ai meno esperti in finanza, ma è l’ operato serissimo di CDP che dispiace sia infangato da tasnta superficialità

ogni tanto dream theater alterna ottimi post a scivoloni assurdi, ha bisogno di una vacanzina…

italiapersempre
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 15:45

p.s: anche se la notizia è uscita sul giornale, q1uante cazzate sono uscite in questi ultimi anni sui giornali? potrei compilare un elenco grande come la treccani

chi è che ha interesse a dirottare il risparmio dai tranquilli bfp di CDP a, magari, obbligazioni bancarie molto meno sicure ( si veda caso MPS ma anche banca etruria in questi giorni… poveretto chi se la compra! )?

Sarà mica che siccome CDP si è rifiutata di coprire i buchi delle banche accollandosele ( proprio ieri Gorno Tempini ha detto che non interverrà in MPS ), a qualche Fondazione fa comodo spargere un po’ di melma?

gremlin
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 15:50

italiapersempre@finanza,

hai ragione, io dei cattivi buoni postali che fruttano rendimenti da capogiro magari anche del 7% annuo netto non ci capisco nulla, non ho tempo per seguire la materia perchè sono troppo occupato ad investire al 7% netto al mese

Scritto il 17 Dicembre 2013 at 17:04

killerinpensione@finanzaonline:
Articolo populistico e qualunquista su una questione complessa. Degno dei forconi. Nemmeno nominata la cdp. Nessuna indegnazione quando i tassi sono stati modificati al rialzo, of course. Eccitazione per un giudice di pace, nientemeno. Non so quanto valga la pena discutere… mah lascio un link:http://www.finanzaonline.com/forum/obbligazioni-titoli-di-stato/579368-buoni-fruttiferi-postali.html#post7840677

Hai ragione, sono proprio ignorante visto che non ci capisco nulla del tuo link… Cmq grazie della segnalazione. Nei prossimi giorni di festa, se ho un po’ di tempo, cerco di concentrarmi meglio … 🙂
Cmq anche se sono ignorante, ero al corrente che i Buoni Fruttiferi Postali li emette CDP e quindi Poste è un semplice collocatore. Ma in questo caso…chi è il padrone di Poste Italiane? Ah… CDP.. quindi forse non è prorpio la stessa cosa, o sbaglio?

killerinpensione
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 17:09

Gremlin, visto le parole gentili che mi rivolgi non posso non risponderti.

Un tempo i tassi dei buoni postali (le cui serie duravano anche anni) potevano essere modificati per adeguarli all’andamento del mercato. Era la regola del gioco di allora. E’ successo tre volte. Due volte i tassi furono modificati al rialzo (va da sè che non ho mai visto nessuno lamentarsi di questo), una volta al ribasso con il famoso decreto del 1986. Il decreto è stato contestato, si è pronunciata la Corte Costituzionale che lo ha dichiarato legittimo. Adesso non può più succedere perchè la legislazione è cambiata.

Caso diverso, e molto meno frequente, è quello in cui ci sia stato un errore delle Poste (la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dei risparmiatori, si può riavere i soldi). Un tempo le serie duravano anni, venivano stampati molti buoni con i rendimenti sul retro. Quando cambiavano i rendimenti, prima di utilizzare nuovi buoni, si utilizzavano i vecchi opportunamente modificati (venivano materialmente timbrati con il nome della nuova serie e con i nuovi tassi). Se, per errore delle poste, non sono stati posti gli opportuni timbri, al risparmiatore spettano i soldi scritti sul retro (anche se ormai la serie in vigore sarebbe stata un’altra).

A questo punto abbiamo UN pronunciamento di un giudice di pace su UN caso singolo. Bisognerebbe conoscere il caso nel dettaglio e soprattutto bisogna vedere come andrà a finire.
Questo in sintesi. Un po’ poco per parlare di truffa e furto. Un po’ poco anche per dare illusioni di rimborso ai risparmiatori.

Lasciatelo dire da uno che ha fatto il killer ed è arrivato alla pensione, prudenza, ci vuole prudenza anche con le parole.

Scritto il 17 Dicembre 2013 at 17:12

killerinpensione@finanzaonline,

Grazie per la delucidazione. Questo blog deve anche essere un logo di DISCUSSIONE per approfondire meglio certi argomenti. Nessuno può sapere tutto di tutti. Quindi condividere con altri le proptie conoscenze non può che essere un valore aggiunto.
🙂
Voorei però sottolineare che nel post dico CHIARAMEENTE solo di vedere se il rimborso pattuito è poi effettivamente elargito. In caso contrario farsi delle domande. TUTTO QUI.

kry
Scritto il 17 Dicembre 2013 at 18:49

Io ritengo che il possessore di un buono postale che al momento della scadenza si trova un ammontare inferiore e non è stato preventivamente informato con lettera raccomandata ( che è quello che è avvenuto ), visto che comunque un nominativo l’emittente l’aveva ( che è obbligatorio al momento dell’emissione ) possa ritenersi TRUFFATO. La variazione del tasso d’interesse è un cambiamento di un accordo tra due parti, una variazione contrattuale che va comunicata nominativamente, dove si trova scritto che una persona deve informarsi tramite gli organi d’informazione tradizionali. Qui non stiamo parlando di default se all’emittente non andavano bene i futuri tassi non faceva altro che ritirare i buoni e riemetterne di nuovi.

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