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ETF: cambia nuovamente la tassazione
La normativa AIFM (Alternative Investment Fund Managers) diventa a breve efficace anche in Italia. Lo sapevate?
Gli ETF sono prodotti finanziari che sono sempre più comuni tra i risparmiatori italiani. Utilissimi per fare operazioni di trading, sempre molto complessi invece per quanto riguarda la tassazione.
La fiscalità degli ETF: ecco come è oggi
Tutti gli ETF attualmente quotati sul mercato ETFPlus di Borsa Italiana sono organismi di investimento collettivo (OICR) di diritto estero armonizzati, ovvero conformi alle direttive comunitarie e collocati in Italia ai sensi dell’art. 10-bis L. 77/1983 (sostituito dall’art. 42 del d. lgs. 58/1998).
Ad essi si applica il medesimo regime fiscale previsto per la tassazione dei proventi da partecipazione agli OICR di diritto estero armonizzati, con alcune peculiarità dovute al fatto che si tratta di strumenti finanziari oggetto di quotazione.
L’investimento in ETF quotati genera, infatti, un provento di natura finanziaria composto sia da un reddito di capitale che da un reddito diverso:
1 – REDDITO DI CAPITALE (delta NAV) = (NAV2 – NAV1)
2 – REDDITO DIVERSO (capital gain/loss) = (P2 – P1) – (NAV2 – NAV1)
dove NAV1 è il valore lordo della quota del giorno di acquisto e NAV2 è valore lordo della quota del giorno di vendita, mentre P1 e P2 sono rispettivamente i prezzi di acquisto e vendita realizzati sul mercato.
Ai fini del calcolo del reddito diverso, in caso di delta NAV negativo, il differenziale (NAV2-NAV1) è assunto pari a zero.
Nel caso la posizione si sia formata sulla base di molteplici acquisti, P1 è calcolato come ‘prezzo medio ponderato per le quantità’, ovvero sulla base dei prezzi di acquisto realizzati sul mercato e ponderati per le quantità. Nel contempo, NAV1 è posto pari alla media ponderata per le quantità dei NAV ottenuta sulla base dei NAV dei giorni in cui sono stati effettuati gli acquisti sul mercato e ponderati per le quantità.
Nel caso specifico di un investitore italiano persona fisica che abbia optato per il regime del risparmio amministrato, la tassazione prevede che si applichi una ritenuta a titolo di imposta sui redditi di capitale derivanti dal delta NAV e un’imposta sostitutiva sui redditi diversi, al netto delle eventuali minusvalenze pregresse accumulate nel regime del risparmio amministrato. I proventi periodici (dividendi) distribuiti dagli ETF costituiscono redditi di capitale e sono quindi accreditati all’investitore al netto della ritenuta d’imposta.
A partire dal 1° gennaio 2012 (d.l. 138/2011 e coordinata legge di conversione 148/2011) su tutti i redditi di natura finanziaria percepiti da investitori residenti persone fisiche è prevista l’applicazione di un’unica aliquota posta pari al 20%.
Tale regola generale non si applica però ai redditi dervianti dagli investimenti in titoli pubblici italiani (obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 DPR 601/1973) ed equiparati e derivanti da titoli pubblici di Stati esteri appartenenti alla cosiddetta White List. Ad essi continua ad applicarsi l’aliquota del 12,5% (ottenuta applicando l’aliquota del 20% a una base imponibile ridotta al 62,5%). (Source)
Siete liberissimi di dire che vi siete persi, che non avete capito nulla e che è un gran casino. Percè effettivamente è così. Il dividere la tassazione dell’ETF in due tronconi non semplifica certo le cose. Ma almeno una parte poteva essere imputata a “redditi diversi” con cui eventualmente compensare con minusvalenze accumulate in dossier.
Ma il legislatore ci ha pensato ed ha semplificato tutto! Si, generando tutto a suo favore.
Infatti cambia di nuovo la normativa. Il che per certi versi è un bene. Ma anziché equiparare gli ETF agli ETC, le cui plus/minus sono considerati “redditi diversi” e quindi “accumulabili e compensabili” in dossier titoli, , il legislatore ha pensato bene di trasformare gli introiti degli ETF completamente in “Redditi da Capitale”.
Occhio però, non prendiamocela troppo con la macchina politica italiana. Si è recepita una normativa Europea, la AIFM (Alternative Investment Fund Managers).
Con l’entrata in vigore della AIFM svanisce questa complicata modalità di calcolo e tutti i redditi (positivi) derivanti dall’investimento in ETF saranno considerati redditi di capitale mentre le perdite costituiranno sempre redditi diversi. Quindi se si guadagna si paga, punto e basta e NON si può compensare. Se si perde la minus va in dossier. In altri termini, si accomunano gli ETF a tutti i prodotti UCITS. E gli ETF quindi verranno trattati completamente come dei fondi comuni di investimento.
Ma alla fine, tutte queste minus si riusciranno a recuperare nei quattro anni visto che sta diventando sempre più impossibile andarle a compensare?
Intanto sappiate che mercoledì 4 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva AIFM. Probabilmente sarà operativa dal 1 gennaio 2014. Ma questo non sta a noi deciderlo.
Per leggere la normativa, cliccate QUI.
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in piu certi gestori di ETF (orario preferito 9,10 – 9,30 ) fanno un tuffo al ribasso al massimo consentito dalla consob (8% – !0%) spazzando tutti i stop loss e ritornando al punto di prima
o quando vedono molte richieste di compratori al buio – (a mercato)- fanno salire il prezzo di 8% non seguendo l indice
Per me certi ETF si comportano come veri squalli in cerca di prede (cioe noi i piccoli risparmiatori)
Il redito X capitali e una bella fregatura
Personalmente tenendo un ETF e vendendolo il 2 giorno in positivo ho visto il presunto utile che doveva andare a bilanciare le minus valenze decurtato di un ulteriore 65% perche il gestore aveva deciso che il Nav di vendita era superiore
E una scomessa al buio ……mai piu….grazie