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ETC: tassazione e differenze con ETF

Scritto il alle 11:00 da Danilo DT

Molto spesso mi succede di ricevere email anche su una tematica abbastanza complessa, ovvero la tassazione di ETF ed ETC.

Sugli ETF (Exchange Traded Funds) molto si è già detto in passato. Sono veri e propri OICR e quindi molto simili ai ben noti fondi comuni di investimento. Invece gli ETC (Exchange Traded Commodities) sono un’altra cosa.
A dare la giusta e definitiva interpretazione ci pensa l’organo supremo, quello che poi ci bacchetta se non si fanno le cose a dovere col fisco, ovvero l’Agenzia delle Entrate.
La risoluzione è la nr. 72 del 12/07/2010 ed è scaricabile cliccando QUI.

 

Ecco qui di seguito un rapido sunto della questione, prendendo proprio alcune frasi tratte dalla risoluzione prima citata.

Gli Exchange traded commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante.
(…) In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell’investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici. Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull’andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l’investimento attraverso un paniere di commodities.
Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni.
(…) Nonostante le evidenti similitudini, gli ETC non presentano i requisiti per essere considerati Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in quanto a forma giuridica e organi di funzionamento, nonché alle relative disposizioni autorizzatorie e di vigilanza. Ad essi pertanto non si rende applicabile il trattamento fiscale previsto per gli Exchange Traded Funds (ETF).
Ciò premesso, ai fini della corretta tassazione dei redditi derivanti dagli ETC, bisogna individuare la natura del reddito prodotto.
A tal fine occorre innanzitutto evidenziare che i redditi derivanti dagli strumenti in questione non possono ricadere nella definizione di “redditi di capitale” di cui all’articolo 44 del TUIR in quanto essi non derivano dal mero godimento del capitale investito ossia da un impiego statico di capitale (da intendersi come rapporto – di fatto – assimilabile ad un contratto di mutuo). (…)
Rientrano, perciò, tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR, i redditi in oggetto, semprechè percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale.
Gli ETC costituiscono, infatti, un impiego dinamico in cui il capitale è utilizzato come strumento per il conseguimento del reddito, il quale, inoltre, si presenta di natura aleatoria perché dipende dall’andamento dell’attività sottostante.
Ciò posto, è necessario verificare se gli ETC possano essere considerati strumenti finanziari derivati e rientrare nell’ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.
Al riguardo l’articolo 1 del già citato D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), come modificato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, prevede che sia considerato “derivato” qualsiasi titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ad azioni, obbligazioni o qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire azioni o obbligazioni, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
Peraltro, tale disposizione prevede che, oltre ai contratti di opzione, ai future e agli swap, siano considerati derivati gli altri contratti connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato.

Tenuto conto che il termine “derivato” sta a indicare la derivazione del valore dello strumento da un’attività, si ritiene che gli ETC possano essere considerati strumenti finanziari derivati che attribuiscono all’investitore il diritto di ricevere a termine le commodities sottostanti ovvero un pagamento collegato all’andamento delle stesse. Pertanto, si ritiene che dal punto di vista fiscale gli ETC siano riconducibili ai rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR, vale a dire ai “rapporti da cui deriva il diritto … di ricevere … a termine uno o più pagamenti collegati a … quotazioni o valori di strumenti finanziari, …di metalli preziosi o di merci”, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Source: Agenzia delle Entrate

Ora, non è che voglio insegnare niente a nessuno. Però vorrei solo consigliarvi una cosa. Se fate largo uso di ETC ed ETF, informatevi presso la vostra banca come viene fatta la tassazione. Ve lo dico perché non più tardi di un mese fa ho parlato con un amico (era una cassa rurale, certo, però…) che mi ha confermato il fatto che su questo argomento le stesse banche non hanno assolutamente le idee chiare.

STAY TUNED!

DT

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