Imposta di bollo 2012: novità, dettagli e approfondimenti

Scritto il alle 15:51 da lampo

Nel precedente post avevamo iniziato ad esaminare i cambiamenti introdotti dal decreto “Salva Italia” sull’imposta di bollo applicata alle attività finanziarie.

In questa parte affrontiamo il caso del conto titoli e di un altro strumento di investimento, molto diffuso in Italia, che non voglio anticipare, lasciandovi la curiosità. 😉

Conto titoli.

Cito la norma, in parte già introdotta nella manovra estiva ([8]):

“Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”

Mi pare tutto chiaro e che non sia necessario aggiungere altro? 😆

Scusate l’ironia… a volte è necessaria per leggere e soprattutto interpretare i testi di legge! 😉

Vediamo innanzitutto di capire la definizione di “prodotti finanziari” e “strumenti finanziari” [9].

Prodotti finanziari:

“gli strumenti finanziari e ogni altra forma  di  investimento  di  natura  finanziaria;  non  costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;”

Strumenti finanziari:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo’ avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta’ consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo’ avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo’ avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili
climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di
inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo’ avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta’ consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche’ altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Vi siete persi?

E inutile arrovellarsi! 😉

Semplificando, eccovi la tabella di riepilogo che ho preparato:

Spero di non aver dimenticato nessuno.

A quanto ammonta l’imposta di bollo da pagare?

La norma recita ([8])

“L’imposta e’ dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200.”

Secondo le seguenti aliquote ([10]):

– 1 per mille annuo per il 2012;

– 1,5 per mille a decorrere dal 2013.

Un esempio.

Il Sig. Rossi ha un conto titoli su cui sono depositate azioni, ETF e obbligazioni bancarie per un complessivo controvalore di mercato pari a € 40.000,00.

Nel 2012 l’imposta totale annua da pagare sarà pari a: 40.000 x 0,1% = € 40,00.

A partire dal 2013, ipotizzando un valore identico, l’imposta sarà di:  40.000 x 0,15% = € 60,00.

Aggiungo una ulteriore precisazione: ciò vale anche se tali strumenti finanziari… sono detenuti all’estero ([11]).

“A decorrere dal 2011 e’ istituita un’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.”

Le aliquote sono identiche alle precedenti, con una differenza.

L’imposta si paga retroattivamente anche per il 2011!

Alla faccia dello Statuto del Contribuente, che sancisce che:

“…le disposizioni tributarie non hanno effetti retroattivi.”

Adesso vediamo finalmente cosa succede ai buoni postali fruttiferi.

Ma come?

Adesso si pagherà l’imposta di bollo anche sui buoni postali fruttiferi?

Purtroppo sì!

La normativa è chiara [8]:

“La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta e’ comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta e’ rapportata al periodo rendicontato”

Anche qui Cassa depositi e prestiti S.p.A. che affida a Poste Italiane il collocamento dei buoni postali ([13]), ha provveduto ad aggiornare il sito web ed i prospetti informativi delle nuove emissioni dove viene precisato l’assoggettamento all’imposta di bollo:

“Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.”

Come e quando si paga?

Secondo la norma citata prima:

“L’imposta e’ comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto.”

Qui si tratterà di capire come si comporteranno le Poste Italiane.

Presumo che il pagamento, specie per quelli dematerializzati, avverrà al momento del riscatto, ovviamente con il pagamento dell’imposta a decorrere dalle annualità successive al 1 gennaio 2012.

Ciò non toglie che per quelli “dematerializzati”, visto che “recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi”, la trattenuta dell’imposta possa avvenire direttamente su questo rapporto, ogni fine anno [14].

Ricordo che sono esentati dall’imposta di bollo i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso che non superi la soglia dei € 5.000.

Cioè fate la somma del valore odierno dei buoni che possedete, come se doveste riscuoterli (aiutandovi con la tabella che vi hanno consegnato assieme al buono, che potete scaricare anche dal sito delle Poste Italiane [13])… e se supera tale importo… pagate!

Inoltre si applicano le aliquote d’imposta prima citate, con un minimo d’imposta pari a€ 34,20.

Vedo già molti vecchi dipendenti delle Poste saltare di gioia, visto che (oltre ad avere il traguardo della pensione spostato in avanti di diversi anni…) dovranno recarsi in archivio per consultare i vecchi e polverosi registri cartacei, in cerca di capire quale sia la giacenza media del totale della categoria di rapporti dei loro clienti (libretti nominativi, al portatore, buoni fruttiferi, ecc.), … seguiti, a discreta distanza… dai nuovi giovani dipendenti (spesso precari), abituati a sforzare in inauditi esercizi ginnici… le solite due dita… sul mouse… i quali rimarranno esterefatti nello scoprire l’esistenza di un registro cartaceo pieno zeppo di tanti numeretti, scritti in maniera ordinata… con calligrafia curata e privi di correzioni… senza avere la possibilità di interrogarli a mezzo del database con integrità referenziale munito della solita appariscente e ingegnosa interfaccia grafica, piena di colorati bottoni dalla forma diversa che attendono solo di essere cliccati per emanare il loro classico suono… :mrgreen:

Scusate lo sfogo nato dalla mia ironia e voglia di sdrammatizzare…mi sono lasciato prendere dall’immaginazione. 😀

Lampo

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[8] Comma 3 dell’art 19 decreto legge “Salva Italia” [1].

[9] Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Prodotti finanziari: art. 1 comma 1 punto u);

Strumenti finanziari: art. 1 comma 2.

[10] Comma 1 dell’art 19 decreto legge “Salva Italia” [1].

[11] Commi 18, 19 e 20 dell’art 19 decreto legge “Salva Italia” [1].

[12] Art. 3 comma 1 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

[13] Poste Italiane  –  Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Pagina del sito web e Foglio Informativo Buono Postale Fruttifero B87 (gennaio 2012). Pag. 2, art. 11: “Regime fiscale”.

[14] Poste Italiane  –  Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Foglio Informativo Buono Postale Fruttifero B87 (gennaio 2012). Pag. 2, art. 6: “Intestazione”.


6 commenti Commenta
paolo41
Scritto il 10 Gennaio 2012 at 16:21

due domande:
1. i conti correnti vincolati sono esclusi, se non sbaglio?
2. se durante l’anno avvengono, come suppongo, movimentazioni titoli, vale la media annua o vale la situazione a fine anno??

lampo
Scritto il 10 Gennaio 2012 at 16:52

paolo41,

1. Sì, perché come spiegato nella definizione in cima al post “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”.
Per cui non rientrano nella nuova normativa.
Come spiegavo nel precedente post pagano € 14,62 una tantum all’attivazione del conto (la classica marca da bollo per intenderci), più il “minibollo” (€ 1,81) nel caso l’estratto superi una certa soglia (le vecchie 150.000 lire andando a memoria).
Spese generalmente accollate dall’intermediario finanziario.

2. Qui nasce il dilemma. Prendendo letteralmente la normativa e leggendo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla finanziaria estiva, sembra che valga il periodo di rendicontazione (esattamente il giorno di emissione del rendiconto), però tieni conto di quello che spiegavo in un mio commento lungo in fondo al precedente post: diventa facile evadere l’imposta in tale modo.
Quindi propenderei effettivamente per la media annua rapportata al periodo rendicontato.
Ad esempio se sul conto titoli nel primo trimestre hai € 40.000 paghi 40.000 x 0,1% = € 40,00 rapportati al trimestre, quindi € 10,00.

Vedremo il decreto di chiarimento da parte delle istituzioni.

vale77
Scritto il 12 Gennaio 2012 at 22:40

Scusate allora avere un conto titoli su un conto di deposito implica nn pagare la tassa…?
forse leggendo i 2 articoli, mi sn perso qlcs..
:
😀

lampo
Scritto il 13 Gennaio 2012 at 00:56

vale77@finanzaonline,

Spiegami come fai ad avere un conto titoli su un conto di deposito?
Un conto di deposito è un conto corrente vincolato alla liquidità, dove generalmente non puoi fare operazioni se non il giroconto o bonifico ad il conto corrente collegato (con la stessa intestazione).
Quest’ultimo tipo di conto è soggetto alle modifiche apportate dalla nuova norma.

Il conto titoli è anch’esso appoggiato al conto corrente, anche se si tratta di due rapporti differenti, entrambi soggetti alla decreto salva…chi vuoi.

Se invece intendevi il conto di certe vetrine di fondi online… si tratta di un rapporto con un numero dove sono riportate le posizioni degli investimenti che fai… tipo certificato cumulativo intestato al cliente per intenderci.

vale77
Scritto il 13 Gennaio 2012 at 09:11

scusate, avevo scambiato conto corrente arancio, come la panacea di tutti i mali:
nel senso, traslo il mio conto titoli ad esempio da fineco a conto corrente arancio, apro un altro conto corrente online con max 5k di giacenza e lo collego a conto arancio, chiudo fineco
e facendo il gioco delle 3 carte….
😀

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