Consob condannata

Scritto il alle 16:10 da gremlin

Stride la concomitante condanna definitiva della Consob (Cassazione, sentenza n. 671 depositata il 23/03/2011) per non aver sufficientemente vigilato sulle solite truffe di società da essa autorizzate a raccogliere pubblico denaro, con la comunicazione n. 11021864 del 24/3/2011 con cui si cerca di “tutelare” i poveri risparmiatori (ma quando mai la Consob li ha tutelati…) che vengono frastornati da messaggi pubblicitari fuorvianti di sollecitazione del risparmio con strumenti non azionari. Vegas pensava forse di farsi perdonare qualcosa dal parco buoi (che tra l’altro ignora alla grande questo documento) e dalle associazioni di difesa? Eccone un ampio stralcio:
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Comunicazione n. 11021864 del 24-3-2011

OGGETTO: Messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non-equity. Disciplina applicabile e raccomandazioni

1. Premessa
(…)

2. Le disposizioni applicabili
(…)
I principi dettati dalla normativa applicabile sono i seguenti:
a) l’annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può procurarselo ovvero può consultarlo (art. 34-octies, comma 4, del Regolamento Emittenti e art. 15, comma 2, della Direttiva Prospetto);
b) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale (art. 34-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti e art. 15, comma 3, della Direttiva Prospetto);
c) le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento (art. 34-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti e art. 15, comma 3 della Direttiva Prospetto);
d) in coerenza con tale principio, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall’investimento proposto: a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento; b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento; c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica d’investimento descritta nel prospetto; d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali; e) riporta l’avvertenza “I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri” (art. 34-novies, comma 1, del Regolamento Emittenti);
e) gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti (art. 34-novies, comma 1, del Regolamento Emittenti);
f) il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare (art. 34-octies, comma 2, del Regolamento Emittenti e art. 15, comma 3, della Direttiva Prospetto);
g) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un’immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza è riprodotta almeno in audio (art. 34-octies, comma 3, del Regolamento Emittenti).
Si rammenta, da ultimo che, in virtù del potere attribuito dal sesto comma dell’articolo 15 della Direttiva Prospetto, l’articolo 101 del TUF prevede, al primo comma, che “la documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un’ offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione”.
Ancorché tale disposizione sia applicabile alle sole operazioni oggetto di prospetti approvati dalla Consob, si raccomanda anche agli emittenti/offerenti di prodotti oggetto di prospetti approvati da altre Autorità competenti di inoltrare la documentazione pubblicitaria alla Consob contestualmente alla diffusione in Italia, al fine di agevolarne l’attività di vigilanza.

3. Modalità di redazione dei messaggi pubblicitari
… si è di recente assistito ad un incremento del ricorso ai messaggi pubblicitari aventi ad oggetto prodotti non-equity, soprattutto obbligazioni bancarie, in particolare per promuovere operazioni di acquisto in borsa nei casi in cui non sia previsto un preventivo collocamento tramite intermediari finanziari. Si è inoltre riscontrato che spesso, nella redazione dei messaggi pubblicitari, gli elementi relativi alla promozione del prodotto finanziario (ad es. la descrizione dei vantaggi connessi all’investimento) vengono evidenziati con particolare enfasi mentre sono omesse informazioni necessarie per non indurre in errore i risparmiatori ovvero si fa ricorso a soluzioni grafiche potenzialmente fuorvianti.

Pertanto non appaiono in linea con la citata normativa i seguenti comportamenti:
1) l’utilizzo di espressioni che non siano pienamente conformi alle effettive caratteristiche dell’investimento come, ad esempio, l’utilizzo di termini quali “garantisce” o “assicura” o di espressioni quali “investimento semplice” o “investimento sicuro” o “senza rischio”;
2) il ricorso a locuzioni e termini che enfatizzino, anche attraverso modalità comparative, i vantaggi connessi con l’investimento omettendo o ridimensionando i rischi connessi indicando, ad esempio, il tasso cedolare senza specificare la sussistenza di un rischio di cambio ovvero senza menzionare la natura subordinata del titolo, oppure indicando come “certi” rendimenti potenzialmente aleatori, oppure omettendo di menzionare qualsiasi altro rischio potenzialmente idoneo a influire sensibilmente sul rendimento del titolo pubblicizzato;
3) l’utilizzo di modalità grafiche difformi per enfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi dell’ investimento;
4) nel caso si pubblicizzino più tipologie di strumenti finanziari all’interno dello stesso messaggio, l’ enfatizzazione dei vantaggi connessi all’investimento riguardante solo alcune delle tipologie pubblicizzate ingenerando così nell’ investitore la convinzione che quegli stessi vantaggi siano applicabili a tutti i titoli che costituiscono oggetto del messaggio promozionale;
5) l’evidenziazione, anche con diverse modalità grafiche, dei soli tassi cedolari massimi conseguibili quando la misura delle altre cedole è aleatoria o inferiore;
6) l’utilizzo di denominazioni che possano risultare imprecise e/o fuorvianti ovvero potenzialmente idonee ad indurre in errore gli investitori in merito alle principali caratteristiche del prodotto finanziario. In ogni caso, ove la denominazione adottata non elimini del tutto il rischio di fraintendimenti, si dovrà aver cura di inserire nei messaggi pubblicitari indicazioni supplementari;
7) l’omessa indicazione, quando gli strumenti finanziari sono direttamente collocati sul mercato, della circostanza che il rendimento può variare nel corso del classamento in funzione del prezzo di negoziazione sul mercato;
8. l’omessa indicazione che il prodotto pubblicizzato non è destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
9) nel caso si riporti nel messaggio pubblicitario il rendimento del titolo, l’omessa menzione che il rendimento è a scadenza e che lo stesso si configura al lordo o al netto di costi e/o oneri espliciti a carico dell’investitore;
10) l’inserimento di informazioni, espressioni o termini che possano contraddire o integrare le informazioni riportate nel prospetto.

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2 commenti Commenta
Scritto il 13 Aprile 2011 at 18:49

Eccomi tornato, un po’ devastato ma ancora vivo e vegeto..
Allora…. prepariamo TRENDS e poi così lo pubblichiamo, a disposizione dei lettori, ok?

A dopo!

DT

Thanks Gremlin per gli ottimi post!

gremlin
Scritto il 13 Aprile 2011 at 18:50

Dream Theater,

dovere e piacere 🙂

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