FOCUS: la nuova fiscalità dei fondi comuni

Scritto il alle 14:27 da Danilo DT

Un vademecum che spiega in modo approfondito e con esempi pratici cosa cambia per il cliente con la nuova tassazione per i fondi comuni italiani che passa dal “maturato” al “realizzato”.

Buongiorno a tutti!
Ennesima puntata della “piccola partnership” (non di tipo commerciale, ci tengo a sottolinearlo) con una casa d’investimento (AnimaSgr) con un approfondimento di indubbio interesse.
Tengo inoltre a precisare che questo video è dedicato soprattutto agli investitori magari non super professionisti, ma è anche interessante per coloro che sono più “navigati”. Piccola nota: il video è stato creato qualche giorno fa ma ritengo sia sempre valido.
Ovviamente sarò ben lieto di leggere i Vs feedback su questa iniziativa. Vi lascio al video e alla sua trascrizione. Buona visione!

https://www.youtube.com/watch?v= http://www.youtube.com/watch?v=8KxYUMXUf04

È entrata in vigore il 1° luglio 2011 la nuova modalità di tassazione dei fondi comuni di diritto italiano. Che cosa cambia per i risparmiatori?

 

Partiamo con un minimo di teoria, per vedere poi un esempio pratico.
La tassazione dei fondi rimane invariata e pari al 12,5% dei guadagni in conto capitale e sui proventi distribuiti, come le cedole.
Cambia però la modalità di applicazione dell’imposta, con il passaggio da un sistema di tassazione “sul maturato” e in capo al fondo ad uno “sul realizzato”, lo stesso sistema già in vigore per i fondi esteri armonizzati, come le Sicav.
Con il nuovo sistema, gli investitori pagheranno l’imposta sulle plusvalenze solo nel momento in cui realizzeranno queste plusvalenze, cioè quando effettueranno un’operazione di rimborso, liquidazione o cessione delle quote del fondo e non, come avviene oggi, un po’ tutti i giorni implicitamente nel valore della quota. Il nuovo sistema potrà avvantaggiare chi deterrà un fondo molto a lungo: infatti gli utili maturati nel corso del tempo e non tassati potranno generare ulteriori rendimenti.

Veniamo alla pratica…

Consideriamo un investitore, Mario Rossi, che abbia sottoscritto 1.000 quote di Anima Fondo Trading il 1° dicembre 2010. Ipotizziamo in primo luogo che Mario Rossi decida di rimborsare le sue 1.000 quote il 18/05/2011, ad una valore quota pari a 13,84€. A questa data è ancora in vigore il vecchio regime fiscale e l’investitore non si vedrà applicata la ritenuta fiscale in quanto il valore della quota del fondo è già espresso al netto dell’imposta sostitutiva. Mario Rossi riceverà dunque 13.832€, un importo dato da:

1.000 quote * 13,84€ – 8€ di diritto fisso

Ipotizziamo ora che al 30 giugno 2011 il valore quota di anima Fondo Trading sia pari a 13,00€ . Questo valore è il primo costo medio ponderato e diventa il riferimento per l’applicazione dell’aliquota. Il CMP sarà successivamente aggiornato ad ogni nuova sottoscrizione o versamento.

Dopo il 30 giugno 2011, Mario Rossi decide di rimborsare le quote del fondo.

Se la quota al rimborso sarà superiore al costo medio ponderato, per esempio 13,50 euro contro i 13,00 euro del 30 giugno, Mario Rossi otterrà un provento dato dalla differenza positiva tra il valore quota del rimborso e il suo costo medio ponderato ai fini fiscali:

(13,50€ – 13,00€) *1.000 quote = 500€ .

Questa differenza positiva costituisce un reddito da capitale, su cui la Sgr applicherà la ritenuta fiscale del 12,50% (62,5 euro).
Mario Rossi riceverà quindi 13.429,50€:

1.000 quote *13,50€ – 62,5 euro di ritenuta fiscale – 8€ di diritto fisso.

Al cliente è riconosciuta anche una minusvalenza pari all’importo di commissioni e diritti fissi, in questo caso 8€. La minusvalenza costituisce un reddito diverso e potrà essere portata a compensazione di altri redditi diversi positivi, quelli ad esempio che si ottengono quando si vende un titolo azionario o obbligazionario ad un prezzo superiore a quello di acquisto all’interno di un deposito in regime di risparmio amministrato.

Attenzione: le minusvalenze da redditi diversi non possono essere utilizzate per diminuire il reddito di capitale.

Tornando al nostro esempio, cosa succede se il prezzo di rimborso delle quote è inferiore al costo medio ponderato?

Se la quota al rimborso è per esempio 12,50 euro contro i 13,00 euro del 30/6, Mario Rossi otterrà una perdita data dalla differenza negativa tra il valore quota del rimborso e il suo costo medio ponderato ai fini fiscali:

(12,50€ – 13,00€) *1.000 quote = – 500€ .

Questa minusvalenza costituisce un reddito diverso.
Nessuna ritenuta fiscale sarà applicata a Mario Rossi, che riceverà quindi 12.492,00 n. 1.000 quote * 12.50 euro – 8 euro di diritto fisso

Anche le commissioni e diritti fissi generano una minusvalenza, che si somma alla differenza negativa tra prezzo di vendita e costo medio ponderato. Mario Rossi registrerà una minusvalenza di 508€, che potrà essere portata a compensazione di altri redditi diversi positivi, quelli ad esempio che si ottengono quando si vende un titolo azionario o obbligazionario ad un prezzo superiore a quello di acquisto all’interno di deposito in regime di risparmio amministrato.

STAY TUNED!

DT

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3 commenti Commenta
gremlin
Scritto il 30 Giugno 2011 at 15:28

Questi signori dalla coda di paglia ecc. ci dicono che in questo modo “…gli utili maturati nel corso del tempo e non tassati potranno generare ulteriori rendimenti”

in altre parole ci stanno dicendo che da quando i fondi esistono l’eventuale apprezzamento delle quote è sempre stato frenato non dalla tassa in sè del 12.5% ma dalla sua applicazione impropria e, guarda caso, penalizzante per l’investitore

ottimo, e ora che i Signori Gestori ci hanno liberato da questo capestro sconosciuto agli investitori, tutti a comprare quote di fondi azionari carichi di crediti d’imposta…

a proposito, con la nuova fiscalità cosa succederà ai crediti d’imposta contabilizzati come “liquidità”? Il FIsco ha debiti per 40 miliardi nei confronti degli investitori: siccome gli investitori non sanno nemmeno questo vuoi vedere che si troverà il modo nella nuova manovra finanziaria di farli sparire? i sottoscrittori dei fondi si accorgeranno che le sottoperformance dei loro fondi saranno dovute anche al furto di 40miliardi? 40 miliardi di crediti d’imposta interamente a carico dei fondi… ❓

longshort
Scritto il 30 Giugno 2011 at 21:40

CREDO che sia improprio accumunare il sistema delle ritenute nel nuovo regime 1 luglio alle sicav di diritto estero. In quest’ultime minus e plus su due fondi diversi si possono compensare con uno switch. Non mi risulta che su le sgr italiane si possa fare lo stesso… confermate?

longshort
Scritto il 30 Giugno 2011 at 21:42

longshort@finanza: CREDO che sia improprio accumunare il sistema delle ritenute nel nuovo regime 1 luglio alle sicav di diritto estero. In quest’ultime minus e plus su due fondi diversi si possono compensare con uno switch. Non mi risulta che su le sgr italiane si possa fare lo stesso… confermate?  

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