Capital gain: la procedura di affrancamento.

Scritto il alle 15:15 da lampo



La recente revisione della disciplina della tassazione delle rendite finanziarie ([1]), avvenuta con la manovra estiva, ha aumentato l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie dal 12,5 al 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012.

La stessa norma ha previsto la reintroduzione dell’affrancamento ([2]).

Si tratta di una particolare procedura permessa, di solito, solo in occasione di un cambiamento di regime fiscale.

La finalità consiste nell’evitare al contribuente la penalizzazione derivante dall’introduzione di nuove norme fiscali meno favorevoli, in particolare nella fase di transizione fra due regimi (come in questo caso).

In pratica viene permessa al contribuente una parziale possibilità di risparmio dell’imposta.

Ricordo che il cambiamento di tassazione dal 12,5 al 20% si applica agli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate, titoli assimilati e contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalle opere e servizi.

Rammento brevemente cosa si intende per partecipazione non qualificata ([3]).

Tutte le partecipazioni che non superano le seguenti soglie:

–  per le società per azioni quotate: fino al 5% del capitale/patrimonio o fino al 2% per l’esercizio dei diritti di voto;

– per le società per azioni quotate: fino al 25% del capitale/patrimonio o sino al 20% per l’esercizio dei diritti di voto;

– per le società di persone: fino al 25% di capitale sociale.

Sono sicuro che pochi di voi hanno la fortuna di rientrare in questa casistica: quindi possedete una partecipazione non qualificata (o titoli assimilati).

Cioè siete soggetti al cambiamento dell’aliquota di tassazione dal 12,5 al 20%.

Come risparmiare?

In pratica, dopo aver fatto un po’ di conti, chiedo al mio intermediario di avvalermi della procedura di affrancamento per le posizioni in essere fino al 31.12.2011 e che non ho ancora liquidato.

In tale modo quando, a decorrere dal 1 gennaio 2012, realizzo una posizione aperta precedentemente di tale data, evito che l’eventuale capital gain maturato fino al 31.12.2011 subisca una tassazione del 20%.

In pratica è come se la posizione in essere venisse ceduta/venduta in maniera figurativa al 31.12.2011. Viene valorizzata al valore di mercato di quella data, che diverrà il nuovo prezzo di carico, da cui decorrerà l’applicazione della nuova tassazione del 20%.

All’eventuale capital gain (guadagno) maturato fino al 31.12 2011 viene applicata una aliquota del 12,5% da corrispondere al fisco (in maniera diversa a seconda della differente tipologia di regime: amministrato o dichiarativo).

Preciso, a scanso di equivoci, che, una volta che ho deciso di avvalersi dell’affrancamento, la procedura verrà applicata obbligatoriamente a tutti i titoli in portafoglio!

Pertanto produrrà plusvalenze su alcuni titoli e minusvalenze su altri, che si compenseranno fra loro fino ad ottenere un saldo finale positivo o negativo.

Il saldo positivo, detratte le eventuali minusvalenze relative ai precedenti periodi di imposta, paga l’aliquota del 12,5% (trattenuta direttamente dall’intermediario, in caso di regime sostitutivo, oppure da inserire in sede di dichiarazione dei redditi, qualora abbiate preferito il regime dichiarativo).

Il saldo negativo, costituendo una minusvalenza, viene riportato al successivo periodo di imposta solo per il 62,5% del suo ammontare.

Infatti rispetto al passato la nuova normativa penalizza ulteriormente chi ha “la fortuna” di conseguire delle perdite nei suoi investimenti… cioè la stragrande maggioranza!

Come calcolare se conviene?

Dovete dotarvi di pazienza e farvi due conti da soli: dubito molto che l’intermediario vi dica se vi conviene o meno avvalersi della procedura di affrancamento, visto che è a vostra discrezione!

E’ chiaro che diventa vantaggiosa solo per chi ha avuto la fortuna di aumentare il valore del proprio portafoglio rispetto all’investimento di partenza. Cioè abbia ottenuto dei guadagni superiori alle perdite (mi auguro che siate tra questi “privilegiati”).

In caso contrario può essere addirittura controproducente e trasformarsi in un ulteriore danno. La causa risiede nel meccanismo di considerazione di solo il 62,5% della minusvalenza (come spiegato nell’esempio sottostante).

Alcuni esempi di calcolo, per aiutarvi in tale difficile compito.

ESEMPIO con plusvalenza.

Il sig. Mario possiede n. 1.000 azioni della società Sicurezza che ha acquistato a € 10,00, pari ad un valore totale di € 10.000,00 (1.000 azioni X € 10,00).

Nel 2012 le vende ad un prezzo di € 20,00 ovvero ad un valore totale di € 20.000,00 (1.000 azioni X € 20,00).

Le stesse azioni al 31.12.2011 quotavano € 15,00 pari ad un valore totale di € 15.000,00 (1.000 azioni X € 15,00).

Tassazione CON la procedura di affrancamento.

Valore 31.12.2011 = € 15.000,00

Imposta da corrispondere in anticipo = (Valore 31.12.2011  Valore acquisto) x aliquota d’imposta 2011 (12,5%).

Cioè: (15.000,00 – 10.000,00) x 12,5% = € 625,00

Nel 2012, al momento della cessione/vendita pagherò invece:

(Valore vendita Valore 31.12.2011) x aliquota d’imposta 2012 (20%).

Ovvero: (20.000,00 – 15.000,00) x 20% = € 1.000,00

Imposta totale = 625,00 + 1.000,00 = € 1.625,00

Tassazione SENZA procedura di affrancamento.

Nel 2012, al momento della cessione/vendita dovrò corrispondere:

(Valore vendita  Valore acquisto) x aliquota d’imposta 2012 (20%).

Ovvero: (20.000,00 – 10.000,00) x 20% = € 2.000,00

Risparmio

Richiedendo la procedura di affrancamento evito di pagare la somma di € 375,00 (2.000,00-1.625,00) di tasse.

ESEMPIO con minusvalenza.

Il sig. Mario possiede sempre le solite n. 1.000 azioni della società Sicurezza che ha acquistato a € 15,00, pari ad un valore totale di € 15.000,00 (1.000 azioni X € 15,00).

Nel 2012 le vende sempre al prezzo di € 20,00 ovvero ad un valore totale di € 20.000,00 (1.000 azioni X € 20,00).

Le stesse azioni al 31.12.2011 quotavano però solo € 10,00 pari ad un valore totale di € 10.000,00 (1.000 azioni X € 10,00).

Tassazione CON la procedura di affrancamento.

Valore 31.12.2011 = € 10.000,00

Imposta da corrispondere in anticipo = (Valore 31.12.2011  Valore acquisto) x aliquota d’imposta 2011 (12,5%).

Cioè: (10.000,00 – 15.000,00) x 12,5% = € -625,00 (minusvalenza intera)

Ma trattandosi di una minusvalenza, questa viene riportata al successivo periodo d’imposta solo al 62,5% del suo valore.

Quindi il riporto della minusvalenza è pari a   € -625,00 x 62,5% =  € -390,62 (arrotondato in difetto).

Nel 2012, al momento della cessione/vendita pagherò invece:

(Valore vendita  Valore 31.12.2011) x aliquota d’imposta 2012 (20%).

Ovvero: (20.000,00 – 10.000,00) x 20% = € 2.000,00

Imposta totale = 2.000,00 – 390,62  = € 1.609,38

Tassazione SENZA procedura di affrancamento.

Nel 2012, al momento della cessione/vendita dovrò corrispondere:

(Valore vendita  Valore acquisto) x aliquota d’imposta 2012 (20%).

Ovvero: (20.000,00 – 15.000,00) x 20% = € 1.000,00

Risparmio che si trasforma in aggravio. ❗

Richiedendo la procedura di affrancamento, a causa del differente conteggio della minusvalenza, ottengo un aggravio di tasse pari alla somma di € 609,38 (1.609,38 – 1.000,00)!

Spero di essere stato chiaro. 😀

In pratica la procedura di affrancamento diventa conveniente solo quando si hanno plusvalenze molto superiori alle minusvalenze.

Quando richiederla?

La richiesta di affrancamento deve essere presentata per iscritto all’intermediario entro il 31 marzo 2012 (alcune vetrine di fondi online ve lo chiedono direttamente al momento dell’accesso al vostro dossier titoli).

Ovviamente riguarda solo i titoli detenuti al 31.12.2011 e ancora presenti nel vostro dossier o conto titoli.

Se il rapporto è cointestato, la richiesta deve essere sottoscritta da entrambi gli intestatari.

Buoni calcoli.  😉 :mrgreen: :mrgreen:

Lampo

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 [1] art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”
[2] Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”
[3] art. 67, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (Testo post riforma 2004).

10 commenti Commenta
gainhunter
Scritto il 23 Gennaio 2012 at 19:03

A proposito di fondi, mi sembra di aver capito che per calcolare la plus/minusvalenza da considerare per scegliere se optare o meno per l’affrancamento bisogna calcolare:
– nel caso di sicav, la plus/minusvalenza dall’acquisto al 31/12/2011
– nel caso di fondi italiani, la plus/minusvalenza dal 01/07/2011 al 31/12/2011 (*)
(*) questo perchè prima del 30/06/2011 le plus/minusvalenze erano inglobate nella quota, quindi già pagate, mentre dal 01/07/2011 è entrata in vigore la nuova norma che prevede il pagamento del capital gain sull’incassato invece che sul maturato.
Correggetemi se sbaglio 8)

perplessa
Scritto il 23 Gennaio 2012 at 20:09

mi permetto di aggiungere che per le SICAV, viene accantonata la eventuale minusvalenza,ma le plusvalenze non sono compensabili(e questo SEMPRE, a prescindere dall’affrancamento).Quindi anche questo va valutato nel calcolo della convenienza, nel caso si abbiano minusvalenze nei titoli, e plusvalenze in SICAV, o viceversa. E’il caso di ricordare anche, che per i titoli,e i fondi d’investimento denominati in valuta diversa dall’euro, a prescindere dal fatto di avere o meno un conto multicurrency, i valori di carico e di rimborso, ai fini dell’imposta,sono valutati in euro, quindi, implicitamente, è dovuta una plusvalenza sul cambio,se la valuta in cui sono denominati, si è rivaluta dal momento dell’acquisto. Potrebbe ingannare il fatto che apparentemente non vi sia alcuna plusvalenza, ma magari c’è se si considerano i valori in euro.

lampo
Scritto il 24 Gennaio 2012 at 00:06

gainhunter,

Sinceramente… non so risponderti, visto che ho sempre avuto la gestione amministrata (con il prelievo alla fonte). 😉

perplessa@finanza,
Grazie per la precisazione… conferma quanto mi ha detto una nota vetrina di fondi online (che dovrò pagare ai vari gestori delle Sicav l’ammontare derivante dalla procedura di affrancamento, visto che i conti li chiedono di fare direttamente a loro).

P.S.
Certamente in italia le cose semplici in campo fiscale non sappiamo farle 🙄

gainhunter
Scritto il 24 Gennaio 2012 at 08:01

lampo,

Sì, anch’io ho l’amministrato, ma appunto le complessità fiscali ci costringono a diventare fiscalisti 😐

Qua la spiegazione del cambio di normativa dello scorso Giugno;
http://intermarketandmore.finanza.com/focus-la-nuova-fiscalita-dei-fondi-comuni-30706.html

perplessa@finanza,

Quindi se ho plusvalenze su sicav non posso compensarle con minusvalenze su fondi italiani?

P.S. Grazie a tutti e due 🙂

paolo41
Scritto il 24 Gennaio 2012 at 10:08

lampo,

…è possibile, tramite Dream, avere la tua e-mail??? vorrei porti alcune domande tenendo presente che il mio portafoglio è essenzialmente su obbligazioni che, come ben sai,hanno subito abbondanti perdite a fine 2011 e un discreto recupero nel 2012 (che spero che continui).

paolo41
Scritto il 24 Gennaio 2012 at 10:26

OT: il mio server, quando voglio inserirmi sul TASE (tramite Yahoo) mi dice che non è autorizzato al collegamento !!!!! succede anche a Voi ???? esistono altri collegamenti che potete suggerirmi ??

battista
Scritto il 24 Gennaio 2012 at 11:32

paolo41:
OT: il mio server, quando voglio inserirmi sul TASE (tramite Yahoo) mi dice che non è autorizzato al collegamento !!!!! succede anche a Voi ???? esistono altri collegamenti che potete suggerirmi ??

ciao Paolo

anche io non riesco piu’ a collegarmi , non ne conosco il motivo

ho trovato questo , in sostituzione , poco leggibile ma i listini sono riportati in alto a destra

ciao , un saluto

http://maya.tase.co.il/bursa/index.asp

lampo
Scritto il 24 Gennaio 2012 at 14:56

paolo41,

non c’è problema… tieni conto però che non sono un fiscalista. Per cui ti consiglio di chiedere direttamente alla banca/intermediario dove hai il conto titoli che detiene tali obbligazioni.
Se la maggior parte erano in perdita… non so se ti conviene: anzi!

perplessa
Scritto il 24 Gennaio 2012 at 23:25

gainhunter,

qua si fa ancora riferimento alla ritenuta del 12,50, ma è chiarissimo
https://help.fineco.it/templateVisivo.asp?sez=126&info=1193
ho letto che con le nuove norme anche lo switch su fondi della stessa casa sarà considerato come rimborso, quindi non ci sarà più nemmeno quella possibilità di compensare eventuali minusvalenze.non ho conservato il link, ma basterà chiedere conferma alla propria banca.quindi oltre che essere complicata, la normativa fiscale, pare sia studiata apposta per spremere i risparmiatori. sicuramente non è equo.

gainhunter
Scritto il 25 Gennaio 2012 at 08:02

perplessa@finanza,

Grazie! 😉

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